Gruppi Archeologici d'Italia

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Statuto e Regolamento

Qui di seguito è riportato lo Statuto e Regolamento dei Gruppi Archeologici d'Italia approvati durante l'Assemblea Nazionale Straordinaria di Tolfa del 21-22 ottobre 2006. È possibile scaricare la versione PDF [info].

Statuto

Art. 1 – Costituzione

È costituita, nel rispetto del codice civile e delle vigenti leggi e successive modifiche, l'Associazione denominata “Gruppi Archeologici d'Italia” - (acronimo: G.A. d’Italia).

  • l’Associazione non ha scopo di lucro e la durata è illimitata.
  • L'Associazione è apartitica e aconfessionale.
  • Lo stemma dell'Associazione è quello che risulta nell'allegato A.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede legale in Roma.

Art. 3 – Scopi

L'Associazione ha lo scopo di individuare, accertare, tutelare e valorizzare il patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali (archeologici, architettonici, ambientali, artistici, storici, archivistici, librari, demo etno antropologici e geologici) collaborando con le Autorità preposte.
  • In tale ambito l'Associazione persegue fini solidaristici, erogando con continuità prestazioni dirette alla generalità della popolazione e avvalendosi in modo determinante e prevalente delle attività personali, volontarie e gratuite dei Soci.
  • L'Associazione collabora altresì con le strutture della Protezione Civile per le attività conformi alle norme statutarie.

Art. 4 – Realizzazione degli scopi

Per la realizzazione dei suoi scopi, l'Associazione si propone di:
  1. collegare e coordinare i Gruppi Archeologici, nonché favorire l’istituzione di nuovi Gruppi;
  2. rappresentare a livello nazionale ed internazionale i Gruppi appartenenti;
  3. sensibilizzare l'opinione pubblica italiana e straniera ai problemi riguardanti la tutela e la valorizzazione del patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali;
  4. stimolare l'applicazione delle leggi vigenti, promuovere l'emanazione di norme legislative e di provvedimenti amministrativi allo scopo di proteggere ed accrescere il patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali;
  5. collaborare con tutte le associazioni, enti preposti e privati che perseguano gli stessi fini in Italia e all'estero;
  6. svolgere attività statutaria anche all'estero, previ accordi con i governi interessati;
  7. assicurare la tutela e la valorizzazione d’aree archeologiche, ambientali, monumentali, parchi, collezioni, raccolte e complessi museali anche attraverso la loro gestione e/o acquisto da parte dell'Associazione;
  8. gestire e promuovere campi archeologici, esposizioni, mostre, convegni, iniziative di studio e ricerca e manifestazioni per favorire la più larga partecipazione dei cittadini alla conoscenza e alla valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale;
  9. partecipare attivamente, nell'ambito delle strutture pubbliche di protezione civile, alle iniziative promosse per la salvaguardia del patrimonio culturale;
  10. favorire, promuovere e organizzare iniziative di turismo sociale e giovanile nel campo dei Beni Culturali e Ambientali;
  11. promuovere la compilazione, la pubblicazione, l'edizione e la diffusione di riviste e notiziari, di guide e monografie, di relazioni di ricerca, di audiovisivi, di supporti informatici, prodotti multimediali, di carte archeologiche, di fotografie e di disegni, di rilievi e quant'altro riguardante i Beni Culturali e Ambientali;
  12. promuovere e organizzare attività di formazione culturale e professionale per gli associati nell'ambito dei Beni Culturali e Ambientali;
  13. promuovere ed organizzare corsi di aggiornamento, formazione ed addestramento professionale nell'ambito dei Beni Culturali e Ambientali, anche in collaborazione con altre organizzazioni ed enti pubblici e privati;
  14. promuovere la fruizione, da parte dei cittadini, dei Beni Culturali e Ambientali oggetto dell'attività della Associazione tramite mostre, esposizioni, convegni e conferenze;
  15. favorire e promuovere nel mondo della scuola attività didattiche e di sensibilizzazione nel campo dei Beni Culturali e Ambientali.

Art. 5 – Soci

Sono ammessi a far parte dell'Associazione G.A. d’Italia i singoli Gruppi archeologici territoriali, di seguito definiti ‘Associati’, quali unità locali di base dell’associazione, i quali intendono perseguire attività di utilità sociale ( associazioni di promozione sociale) ovvero di solidarietà e partecipazione sociale (organizzazioni di volontariato) e che comunque ispirano la loro attività associativa ai principi e agli scopi del presente statuto.

  • L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione dei singoli Gruppi è il Consiglio Nazionale; il diniego va motivato.
  • In base alle vigenti disposizioni di legge e successive modifiche (D.Lgs.196/2003) tutti i dati personali dei soci singoli dei Gruppi associati, raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione, previo assenso scritto del socio.
  • All'atto dell'ammissione, ogni Gruppo associato, nella persona del suo Legale rappresentante, si impegna al versamento della quota nazionale annuale d’iscrizione dei singoli soci nella misura fissata dal Consiglio Nazionale ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea Nazionale ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
  • L'adesione all'Associazione è volontaria.
  • Nello spirito animatore dell'Associazione di valorizzazione ideale e morale del patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali, i Gruppi associati e i singoli Soci rinunciano al premio di rinvenimento derivante dall'applicazione delle disposizioni di legge vigenti in materia.
  • In caso di particolare necessità, per le quali si richiedono specifiche competenze, l’Associazione e i Gruppi associati possono assumere lavoratori dipendenti e/o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai singoli soci.
  • Ogni Gruppo associato che non si comporti secondo i dettami dello Statuto dei G.A. d'Italia e della legislazione vigente può essere espulso dall'Associazione con delibera motivata dal Consiglio Nazionale, su proposta di un qualsiasi Consigliere e sentito il parere del Collegio Nazionale dei Probiviri.
  • Si può inoltre perdere la qualifica di Socio singolo per dimissioni o per mancato rinnovo dell'iscrizione all'Associazione.
  • Tutti i Soci singoli impegnati in attività di volontariato devono essere coperti da assicurazione stipulata dall'Associazione.

Art. 6 – Diritti e doveri

I Soci singoli hanno il diritto di:

  1. partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione e dai Gruppi che la compongono, in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e delle disponibilità personali dichiarate;
  2. rivestire cariche negli organi nazionali e periferici secondo le norme del Regolamento Generale;
  3. votare in Assemblea Nazionale secondo le modalità previste dal Regolamento;
  4. ricevere la tessera sociale unitamente alla copia dello statuto e del Regolamento;
  5. ricevere gratuitamente le riviste ufficiali edite dall’Associazione Nazionale in ragione di almeno una copia, di ogni numero, per nucleo familiare;
  6. tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione, previa autorizzazione degli organi dirigenti presso la sede sociale;
  7. tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

I Soci singoli hanno il dovere di:

  1. rispettare Statuto e Regolamento dell’Associazione e quelli del proprio Gruppo;
  2. versare annualmente le quote sociali e di contribuire con pensiero o attività alla realizzazione degli scopi sociali;
  3. rinunciare al premio di rinvenimento derivante dall’applicazione delle disposizioni di legge vigenti in materia;
  4. osservare le direttive impartite dagli Organi Centrali e Periferici dell’Associazione;
  5. rinunciare in favore dell’Associazione a tutti i diritti professionali quando si svolga attività di volontariato, fatta salva la paternità intellettuale;
  6. il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche approvate.

Art. 7 – Recesso/Esclusione dei soci

  • Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio direttivo del proprio Gruppo.
  • Il recesso ha effetto dalla data di restituzione della tessera sociale.
  • Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa secondo quanto previsto nell’allegato Regolamento Generale.
  • L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo di Gruppo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea dei soci nella prima riunione utile.
  • Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 7 bis – Simpatizzanti

Sono Simpatizzanti le persone che partecipano a non più di due iniziative di turismo sociale all’anno e per questo sono tenuti a versare una quota minima a copertura di una assicurazione nella misura stabilita dal Consiglio Nazionale, dietro rilascio di una tessera annuale non più rinnovabile. Non hanno diritto di voto né essere presenti alle convocazioni generali.

Art. 8 – Organi dell'Associazione

Sono organi centrali dell'Associazione: L'Assemblea Nazionale, il Consiglio Nazionale, il Presidente Nazionale, il Direttore Nazionale, la Direzione Nazionale, il Collegio Nazionale dei Probiviri, il Collegio Nazionale dei Revisori Contabili. 

Sono organi periferici: i Gruppi associati e i Comitati Regionali.

Art. 9 – Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è l'organo sovrano dell'Associazione e rappresenta tutti i Gruppi associati e i Soci in regola con il versamento delle quote sociali e nei cui confronti non sia intervenuto provvedimento di decadenza, di sospensione o espulsione.

  • L'Assemblea Nazionale è costituita dal Presidente Nazionale, dal Direttore Nazionale, dai membri del Consiglio Nazionale e della Direzione Nazionale, e da quei Soci dei Gruppi delegati a rappresentarne la volontà nelle forme stabilite dal Regolamento Generale.
  • L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L'Assemblea Nazionale è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'esame e l'approvazione dei bilanci e dei programmi di attività.
  • È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione.
  • È ordinaria in tutti gli altri casi.
  • L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di un numero di delegati che rappresenti almeno la metà più uno di tutti i Soci; in seconda convocazione, indipendentemente dal numero dei Soci rappresentati.
  • In via straordinaria, viene convocata ogni qualvolta lo richieda il Presidente Nazionale, il Consiglio Nazionale, il Direttore Nazionale oppure su richiesta motivata di almeno 1/10 dei Soci come da Regolamento Generale.
  • L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di un numero di delegati che rappresenti i due terzi di tutti i Soci; in seconda convocazione indipendentemente dal numero dei Soci.
  • Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e dell'Assemblea straordinaria saranno prese con il voto favorevole della maggioranza assembleare.
  • L'Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente Nazionale o da chi ne fa le veci.
  • Il diritto di voto è esercitato in Assemblea personalmente dal Socio delegato, il quale non può trasmettere la propria delega ad altro Socio.

È ammesso il voto per corrispondenza da parte del socio delegato purché maggiorenne per quanto attiene l'approvazione del bilancio ed il rinnovo delle cariche sociali relative al Collegio Nazionale dei Probi Viri e dei Revisori Contabili.

Art. 10 – Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è l'organo direttivo dell'Associazione.

  • Esso ha il compito di disporre l'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea Nazionale, di determinare le iniziative da assumere e i criteri da seguirsi nell'attuazione degli scopi sociali, di curare l'osservanza dello Statuto, di provvedere all'amministrazione straordinaria in conformità alle norme stabilite dallo Statuto e dal Regolamento Generale e di compiere tutti gli atti che nel presente Statuto non siano attribuiti alla competenza di altri organi.
  • Il Consiglio Nazionale esercita il controllo sull'operato della Direzione Nazionale.
  • Il Consiglio Nazionale, in via straordinaria, può convocare l'Assemblea Nazionale.
  • Il Consiglio Nazionale, presieduto dal Direttore Nazionale, è composto dai Vice Direttori Nazionali, dai Direttori Regionali e dai Soci dei Gruppi, eletti dall’Assemblea Nazionale.
  • Il Consiglio Nazionale si riunisce in via ordinaria due volte l’anno, e in via straordinaria secondo quanto stabilito dal Regolamento Generale.
  • Il Consiglio Nazionale viene convocato in via ordinaria due volte l'anno entro i mesi di febbraio e ottobre, e in via straordinaria secondo quanto stabilito dal Regolamento Generale.
  • Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Direttore Nazionale e in sua assenza di chi presiede.

Il Consiglio Nazionale:

  1. compie tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
  2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
  3. presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;
  4. ammette nuovi Gruppi;
  5. esclude Associati, salva successiva ratifica dell'assemblea.

Art. 11 – Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale è il rappresentante istituzionale dell'Associazione. 

Rappresenta, unitamente al Direttore Nazionale, presso Ministeri, Enti, Associazioni ed Istituzioni nazionali e sopranazionali ha poteri di rappresentanza nazionale ed internazionale sia nelle attività che  nelle manifestazioni a cui l’Associazione è chiamata a partecipare.

  • Il Presidente è eletto dall'Assemblea Nazionale, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Art. 12 – Direttore Nazionale

Il Direttore Nazionale è il rappresentante legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio, con potere di firma su tutti gli atti ufficiali e sociali.

  • È il coordinatore amministrativo - contabile di tutte le attività poste in essere dall’Associazione; conferisce deleghe e incarichi sia ai vice-direttori nazionali che ai singoli soci secondo le specifiche capacità di cui ritiene opportuno servirsi per la crescita culturale dell’Associazione; unitamente al Presidente Nazionale ha poteri di rappresentanza nazionale ed internazionale presso Ministeri, Enti, Associazioni ed Istituzioni nazionali e sopranazionali sia nelle attività che nelle manifestazioni a cui l’Associazione è chiamata a partecipare.

Il Direttore Nazionale è eletto dall’Assemblea Nazionale, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Art. 13 – Direzione Nazionale

La Direzione Nazionale è l'organo esecutivo dell'Associazione.

  • Essa ha il compito di dare attuazione agli indirizzi dettati dal Consiglio Nazionale, assumendo i provvedimenti necessari al raggiungimento degli obbiettivi statutari e provvede all'amministrazione ordinaria.
  • La Direzione Nazionale rendiconta del proprio operato al Consiglio Nazionale durante le riunioni ordinarie di quest'ultimo.
  • La Direzione Nazionale, presieduta dal Direttore Nazionale, è composta da 6 (sei) Vice Direttori Nazionali proposti dal Direttore Nazionale ed eletti dall'Assemblea Nazionale. Durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
  • I Vice - Direttori Nazionali possono assumere ciascuno funzione vicaria.

Art. 14 – Collegio Nazionale dei Probiviri

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea Nazionale di cui un membro assume a maggioranza la carica di Presidente.

  • I Probiviri durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
  • Il Collegio Nazionale dei Probiviri, oltre ad avere le funzioni di carattere disciplinare stabilite dal Regolamento, decide sulle controversie fra gli organi dell'Associazione e si pronuncia, insindacabilmente, sull’interpretazione dello Statuto e del Regolamento e sulla conformità degli Statuti dei Gruppi associati allo Statuto nazionale.
  • Svolge la funzione di Commissione Elettorale nel voto per corrispondenza.
  • Il funzionamento del Collegio nazionale è disciplinato da apposito regolamento interno.
  • La carica di componente del Collegio Nazionale dei Probiviri è incompatibile con le altre cariche nazionali.

Art. 15 – Collegio Nazionale dei Revisori Contabili

Il Collegio Nazionale dei Revisori Contabili è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea Nazionale, di cui un membro assume a maggioranza la carica di Presidente.

  • Durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
  • Al Collegio Nazionale dei Revisori Contabili spetta il controllo dell'amministrazione dell'Associazione.
  • Il Collegio Nazionale dei Revisori Contabili può avvalersi della consulenza di un professionista iscritto all'Albo dei Revisori Contabili.
  • La carica di Revisore Contabile Nazionale è incompatibile con le altre cariche nazionali.

Art. 16 – Gruppi associati

Organi periferici dei Gruppi Archeologici d'Italia sono i Gruppi associati, che localmente possono avere denominazioni più specifiche ed aderenti alle realtà locali, e che nel presente Statuto e Regolamento Generale sono denominati più semplicemente "Associati".

  • I Gruppi associati sono le unità di base dell'organizzazione.
  • Ogni Gruppo è retto da un Direttore e da un Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea dei Soci del Gruppo stesso.
  • Entrambi gli organi durano in carica tre anni. Ogni Gruppo deve fare riferimento allo Statuto ed al Regolamento dei G. A. d'Italia, per quanto attiene ai principi ispiratori generali.
  • I Gruppi interessati da norme regionali o provinciali possono adottare, in ottemperanza a queste ma in conformità allo Statuto nazionale, un proprio Statuto a carattere locale.
  • Lo Statuto del Gruppo dopo essere stato sottoposto al vaglio del Collegio Nazionale dei Probiviri nelle forme stabilite dal Regolamento Generale, sarà ratificato dal Consiglio Nazionale.
  • Ogni Gruppo può, inoltre, avere un Regolamento proprio ad integrazione e applicazione di quello nazionale, che dovrà essere ratificato dal Consiglio Nazionale.
  • Ogni Gruppo gode di autonomia operativa, amministrativa e patrimoniale, pur nel rispetto dello Statuto e del Regolamento dei G.A. d'Italia.

Art. 17 – Comitati Regionali

I Comitati Regionali, determinati nelle forme stabilite dal Regolamento Generale, esercitano funzioni di coordinamento tra i Gruppi della Regione e di rappresentanza in seno al Consiglio Nazionale, mantenendo i rapporti con pubbliche Istituzioni ed altri Enti.

  • Ogni Comitato Regionale è composto dai Legali rappresentanti dei Gruppi, i quali eleggono un Direttore Regionale che dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Art. 18 – Proventi e patrimonio

I proventi dell'Associazione sono costituiti:

  • dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio Nazionale e ratificata dall'Assemblea Nazionale;
  • dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone, soci e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali.
Il Consiglio Nazionale si riserva di respingere donazioni che non siano a norma di legge;
  • da iniziative promozionali;
  • ogni mezzo, che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano, potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art. 19 – Norme di attuazione

Le modalità di applicazione delle norme contenute nel presente Statuto sono definite in apposito Regolamento Generale approvato dall'Assemblea Nazionale.

Regolamento

Art. 1 – Soci singoli

Coloro che intendono farsi Soci devono inoltrare domanda di ammissione al Gruppo presso il quale intendono svolgere la loro attività e devono pagare la quota di iscrizione al Gruppo.

  • Se minorenni la domanda deve essere controfirmata da un genitore o da chi ne fa le veci.
  • Laddove non esista un Gruppo si può inoltrare domanda d’ammissione direttamente all’Associazione nazionale; la Segreteria Nazionale comunicherà al Comitato Regionale competente per il territorio il nominativo dei soci iscritti all’Associazione.
  • L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo di Gruppo per domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.
  • All’atto dell’ammissione, il socio si impegna al versamento della quota annuale d’iscrizione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo del Gruppo ed approvata in sede di Assemblea ordinaria di Gruppo, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
  • La segreteria di Gruppo trasmette la domanda di iscrizione, approvata dal competente organo, alla Segreteria Amministrativa nazionale per la registrazione, la quale rilascia la tessera associativa.
  • Per passare da un Gruppo all'altro, il socio deve dare avviso scritto al Gruppo che intende lasciare e presentare domanda al Gruppo al quale intende iscriversi.
  • La Segreteria Nazionale avvertirà i Comitati Regionali competenti.

Art. 2 – Soci – Qualifiche

I Soci si distinguono in Effettivi e Onorari.

Soci Effettivi sono coloro che contribuiscono alla realizzazione degli scopi sociali, sia attraverso la partecipazione all'attività dell'Associazione, sia attraverso il sostenimento economico di quest'ultima.

  • I Soci Effettivi si suddividono in Ordinari, Familiari e Studenti.
  • Gli Ordinari sono tenuti al pagamento per intero della quota sociale, di cui all'art. 16 comma 7 del Regolamento Generale.
  • I Soci Familiari e Studenti sono agevolati economicamente con una riduzione della quota sociale, con modalità e misura stabilita dal Consiglio Nazionale e dal Direttivo di Gruppo.
  • La qualifica di Socio Familiare è alternativa a quella di Socio Studente, ai fini della riduzione della quota sociale.
  • Per Soci Familiari s’intendono i conviventi di un Socio Ordinario.
  • Per Soci Studenti s’intendono coloro che oltre a seguire un percorso formativo scolastico, non abbiano compiuto il ventisettesimo anno di età.

Soci Onorari sono coloro che vengono nominati tali esclusivamente dal Consiglio Nazionale, per meriti nella realizzazione degli scopi sociali, e non sono tenuti al pagamento della quota sociale. Non hanno diritto di voto né di partecipare alle convocazioni assembleari.

  • È vietato istituire altre categorie di Soci.

Art. 2 bis – Simpatizzanti

Per consentire una pronta distribuzione delle tessere ‘Simpatizzanti’, ciascun Gruppo comunicherà alla Segreteria Amministrativa di quante tessere ritenga di aver bisogno all’inizio dell’anno sociale e provvederà poi a saldarne le quote, all’atto della trasmissione dei nominativi dei ‘Simpatizzanti’ stessi.

Art. 3 – Soci – Assicurazione

Tutti i Soci devono essere coperti da assicurazione attraverso formule stabilite dalla Associazione nazionale in accordo e secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

  • I ‘Simpatizzanti’ saranno assicurati in relazione all’attività svolta.
  • È demandata alla Direzione Nazionale la stipula della/delle convenzioni con la/le Compagnie di Assicurazione con le quali i singoli Gruppi, in maniera diretta, provvederanno alla stesura contrattuale.

Art. 4 – Assemblea Nazionale – Costituzione

L'Assemblea Nazionale è costituita dal Presidente Nazionale, dai membri del Consiglio Nazionale, della Direzione Nazionale e dai delegati maggiorenni dei Gruppi nel rapporto di un delegato ogni 60 (sessanta) soci o frazione.

  • Il numero dei delegati spettanti ad ogni Gruppo si determina in base al numero dei Soci in regola con il pagamento della quota risultante dai versamenti fatti dai Gruppi alla Segreteria Amministrativa entro il 31 dicembre dell'anno precedente, e ciascun delegato vota per il numero dei Soci rappresentati.
  • I Gruppi che non raggiungono il numero di 60 (sessanta) esprimono un rappresentante che porta in delega un numero di voti pari al numero dei Soci del proprio Gruppo.
  • Nessun membro del Consiglio Nazionale, della Direzione Nazionale, del Collegio Nazionale dei Probiviri, del Collegio Nazionale dei Revisori Contabili può essere delegato. Un delegato non può rappresentare altri delegati. 

Art. 5 – Assemblea Nazionale – Convocazione

L'Assemblea Nazionale è convocata, in via ordinaria, dal Presidente Nazionale dell'Associazione o da chi ne fa le veci una volta all'anno mediante avviso scritto da inviare con lettera agli Associati almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

  • In via straordinaria, ogni qualvolta lo richieda il Consiglio Nazionale, il Presidente, il Direttore Nazionale oppure su richiesta motivata di almeno 1/10 dei Soci.
  • L'Assemblea Nazionale viene convocata con lettera a firma del Presidente Nazionale o da chi ne fa le veci e l'invito deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione in prima e in seconda convocazione.

Art. 6 – Assemblea Nazionale – Validità

L’Assemblea Nazionale ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti i delegati della metà più uno dei soci, i cui poteri siano stati verificati dalla Segreteria Amministrativa; in seconda convocazione è valida quale che sia il numero dei soci rappresentati.

  • L'Assemblea Nazionale straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti i delegati che rappresentino i due terzi di tutti i soci, i cui poteri siano stati verificati dalla Segreteria Amministrativa; in seconda convocazione è valida quale che sia il numero dei Soci rappresentati, fatta eccezione per quanto disposto agli artt. 36 e 37 del presente Regolamento.
  • L'Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente Nazionale dell'Associazione o, in sua assenza, dal Direttore Nazionale o chi ne fa le veci, che all'inizio dei lavori nomina un segretario.
  • I componenti del Consiglio Nazionale e della Direzione Nazionale partecipano all'Assemblea Nazionale, ma in essa non hanno diritto al voto.
  • Le decisioni sono prese a maggioranza. 
In caso di parità si procederà a successive votazioni. Le votazioni avvengono per appello nominale.

Art. 7 – Assemblea Nazionale – Compiti

L'Assemblea Nazionale ha i seguenti compiti:

  1. eleggere il Presidente Nazionale;
  2. eleggere il Direttore Nazionale;
  3. eleggere la Direzione Nazionale;
  4. eleggere il Consiglio Nazionale;
  5. eleggere i componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri e del Collegio Nazionale dei Revisori Contabili;
  6. proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
  7. approvare il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Consiglio Nazionale;
  8. fissare annualmente l’importo della quota sociale di adesione;
  9. ratificare le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Nazionale;
  10. approvare il programma annuale dell'associazione;
  11. indicare le linee programmatiche dell'associazione;
  12. discutere e deliberare sulla relazione programmatica della Direzione Nazionale e sui bilanci dell’Associazione;
  13. deliberare sulle proposte presentate dal Consiglio Nazionale, dai Comitati Regionali, dai Consigli direttivi di Gruppo e dai soci in numero non inferiore a 60 (sessanta);
  14. deliberare sulle eventuali proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento in presenza di almeno 2/3 dei Soci rappresentati;
  15. deliberare, con il voto favorevole di almeno l'80% dei Soci rappresentati, lo scioglimento dell'Associazione e nominare il liquidatore.

L’Assemblea Nazionale discute e delibera solamente gli argomenti indicati all’ordine del giorno.

Art. 8 – Assemblea Nazionale – Proposte

Le domande per ottenere la convocazione di riunioni straordinarie dell’Assemblea Nazionale, nonché le proposte da sottoporre all’Assemblea Nazionale, per iniziativa dei Comitati Regionali, dei Consigli direttivi di Gruppo o di almeno 60 (sessanta) soci devono essere presentate al Consiglio Nazionale, che deve deliberarne la convocazione entro 60 (sessanta) giorni successivi alla ricezione della domanda stessa.

Art. 9 – Assemblea Nazionale – Voto per corrispondenza

Il voto per corrispondenza del singolo Socio, di cui all'art. 9 dello Statuto si intende espresso attraverso il Delegato del proprio Gruppo.

  • Dal voto per corrispondenza è esclusa l'elezione del Presidente Nazionale, del Direttore Nazionale, dei Vice - Direttori nazionali e del Consiglio Nazionale.
  • La scheda per il voto è inviata dalla Segreteria Amministrativa ai delegati dei Gruppi determinati nelle forme stabilite dal Regolamento Generale (art. 4) i cui nominativi e recapiti siano registrati presso la Segreteria Amministrativa.
  • La scheda votata deve essere rispedita alla Direzione Nazionale - Collegio Nazionale dei Probiviri, che la conserva in apposita urna fino alla data prestabilita per lo scrutinio.
  • Lo scrutinio avviene alla presenza della Commissione elettorale composta dal Collegio Nazionale dei Probiviri e presieduta dal Direttore Nazionale o da un suo Vicario.

Art. 10 – Il Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale dell'Associazione ha i seguenti compiti:

  1. convocare e presiedere l'Assemblea Nazionale;
  2. rappresentare, unitamente al Direttore Nazionale, l’immagine e l’operato dell’Associazione presso Enti e Istituzioni nazionali e sopranazionali;
  3. In caso di impedimento, il Presidente Nazionale conferisce delega revocabile in qualsiasi momento che specifichi durata e oggetto al Direttore Nazionale e/o ai componenti della Direzione Nazionale.
  4. La carica di Presidente Nazionale è incompatibile con qualunque altra carica dell’Associazione.

Art. 11 – Direttore Nazionale

Il Direttore Nazionale dell'Associazione ha i seguenti compiti:

  1. convocare e presiedere la Direzione Nazionale;
  2. rappresentare, unitamente al Presidente Nazionale, l’immagine e l’operato dell’Associazione presso Enti e Istituzioni nazionali e sopranazionali;
  3. convocare e presiedere il Consiglio Nazionale;
  4. firmare atti che impegnano l’Associazione;
  5. presentare il bilancio consuntivo e lo stato patrimoniale, accompagnato da relazione illustrativa;
  6. presentare il bilancio preventivo;
  7. proporre all’Assemblea Nazionale la votazione dei Vice Direttori Nazionali; in caso di mancata elezione degli stessi, il Direttore Nazionale ha 30 (trenta) giorni di tempo per proporre all’Assemblea Nazionale la nuova composizione della Direzione Nazionale. In caso di ulteriore bocciatura, il Direttore Nazionale si dimette dalla carica.
  8. proporre all'Assemblea Nazionale la sostituzione motivata dei Vice Direttori Nazionali;
  9. presiedere la Commissione Elettorale per il voto per corrispondenza;
  10. coordinare e promuovere a livello nazionale le attività di Protezione Civile;
  11. coordinare tutte le attività amministrative, tecniche e scientifiche dell’Associazione;
  12. sovrintendere all’organizzazione generale dell’Associazione;
  13. conferire incarichi ai vice - direttori nazionali nei vari settori di attività;
  14. conferire incarichi speciali ai soci per specifiche attività.

In caso d’impedimento, il Direttore Nazionale conferisce delega revocabile in qualsiasi momento che specifichi durata e oggetto ad un componente della Direzione Nazionale. 

Il Direttore Nazionale nomina la Segreteria Amministrativa a norma dell'art. 17 del Regolamento Generale. 

La carica di Direttore Nazionale è incompatibile con altre cariche che comportino legale rappresentanza.

Art. 12 – Direzione Nazionale

I Vice Direttori Nazionali hanno i seguenti compiti:

  1. organizzazione e rapporti con i Ministeri, Enti, Gruppi associati ed altre Associazioni nazionali e sovranazionali;
  2. stampa, promozione ed immagine;
  3. assicurazione dei Soci e delle strutture;
  4. bilancio;
  5. gestione e aggiornamento delle banche dati centrali dei soci e degli assicurati;
  6. protezione civile e campi archeologici nazionali;
  • I Vice Direttori Nazionali possono ricevere procura dal Presidente Nazionale per gli atti di loro competenza e possono ricevere procura dal Direttore Nazionale, revocabile in qualsiasi momento, per qualsiasi suo compito, con obbligo di firma congiunta di almeno due Vice Direttori nazionali.
  • La Direzione Nazionale redige il rendiconto sull'attività svolta da presentare per iscritto al Consiglio Nazionale. Tutti i componenti della Direzione Nazionale hanno diritto di voto. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Direttore Nazionale o di chi ne fa le veci.
  • Le cariche di Vice Direttori Nazionali sono compatibili con qualunque altra carica di secondo livello dell’Associazione.

Art. 13 – Consiglio Nazionale – Composizione

Il Consiglio Nazionale è composto di un numero di membri massimo di 21 (ventuno) e dura in carica tre anni. Ne fanno parte il Direttore Nazionale, i Vice Direttori Nazionali, i Direttori dei Comitati Regionali e i soci dei Gruppi, eletti dall’Assemblea Nazionale.

  • Fanno, inoltre, parte del Consiglio Nazionale gli ex-Presidenti nazionali e gli ex-direttori nazionali in qualità di membri consultivi con parere non vincolante. Non hanno diritto di voto.
  • Le cariche di Consiglieri Nazionali sono compatibili con qualsiasi altra carica dell’Associazione;
  • I Direttori Regionali e i soci dei Gruppi facenti parte del Consiglio Nazionale, impossibilitati a partecipare possono delegare un sostituto per la riunione in cui sono assenti, scelto tra i membri del loro Comitato Regionale e/o Gruppo di appartenenza. 

Art. 14 – Consiglio Nazionale – Convocazione

Il Consiglio Nazionale è convocato in via ordinaria secondo quanto stabilito dall'art. 10 dello Statuto e in via straordinaria su richiesta scritta e motivata dal Presidente Nazionale, dal Direttore Nazionale o di almeno 1/3 dei componenti il Consiglio Nazionale stesso.

  • La convocazione viene fatta con lettera inviata ai consiglieri 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la riunione.

Art. 15 – Consiglio Nazionale – Riunioni

Le riunioni del Consiglio Nazionale sono valide in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

  • Le riunioni sono presiedute dal Direttore Nazionale o in sua assenza dal componente della Direzione Nazionale con funzione Vicaria. Non é ammessa delega, fatta eccezione per i casi espressamente previsti.
  • Il Consiglio Nazionale prende decisioni a maggioranza dei presenti e ciascun membro ha diritto a un voto; in caso di parità decide il voto di chi presiede;
  • Le votazioni avvengono per appello nominale salvo i casi riguardanti i provvedimenti disciplinari.
  • Il Direttore Nazionale ha diritto di veto sulle questioni economiche di rilievo.
  • I membri della Direzione Nazionale in Consiglio Nazionale devono astenersi dal voto sulle deliberazioni concernenti l’operato della Direzione Nazionale stessa.

Art. 16 – Consiglio Nazionale – Compiti

Il Consiglio Nazionale ha i seguenti compiti:

  1. impostare e trattare nell'interesse comune ogni questione a carattere generale, relativa alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico - artistico e monumentale nazionale e internazionale;
  2. deliberare gli atti giuridici, economici ed amministrativi di straordinaria amministrazione che impegnano l'Associazione;
  3. formulare il programma nazionale delle attività;
  4. sostituire a tutti gli effetti con la persona del Consigliere Anziano il Presidente Nazionale e il Direttore Nazionale in caso e per il periodo di impedimento grave e prolungato dichiarato dagli stessi o per loro cessazione dall'incarico per qualsiasi motivo. In quest'ultimo caso, il Consiglio Nazionale provvede ad indire, nei tempi minimi concessi dalle norme di Statuto e Regolamento Generale, l'Assemblea straordinaria per l'elezione del nuovo Presidente Nazionale e/o Direttore Nazionale.
  5. controllare gli atti e l'operato della Direzione Nazionale;
  6. fdeliberare la convocazione dell'Assemblea Nazionale;
  7. determinare la quota annuale dell'associazione G.A. d'Italia;
  8. ratificare l'elezione dei direttori di Gruppo e di Comitato;
  9. curare il deposito degli Statuti locali presso la Segreteria Amministrativa;
  10. esaminare ed approvare i regolamenti interni dei singoli Gruppi;
  11. accettare l’adesione di Gruppi e decidere sulla loro esclusione;
  12. costituire Commissioni;
  13. ratificare eventuali decisioni d'urgenza adottate dai Comitati Regionali;
  14. discutere e deliberare sulla relazione tecnica e finanziaria della Direzione Nazionale e deliberare sui bilanci della stessa;
  15. nominare i Soci Onorari;
  16. commissariare i Comitati Regionali vacanti.
  • Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono trasmesse integralmente a tutti Gruppi avvalendosi di tutti i mezzi idonei allo scopo.

Art. 17 – Segreteria Amministrativa

Il Responsabile della Segreteria Nazionale è nominato dal Direttore Nazionale con compiti specifici di:

  1. provvedere al tesseramento ed alla tenuta del libro nazionale dei soci e all’elenco dei ‘simpatizzanti’;
  2. svolgere funzioni di segreteria per conto della Direzione Nazionale del Consiglio Nazionale;
  3. esercitare poteri di firma, su delega del Direttore Nazionale, per quanto concerne la gestione di conti correnti bancari e postali;
  4. provvedere alla gestione della Banca Dati Centrale dell'Associazione;
  5. redigere il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e lo stato patrimoniale;
  6. redigere la relazione illustrativa del bilancio;
  7. provvedere al deposito degli Statuti locali, e provvedere all'invio in copia, corredata dalle relative motivazioni, ai singoli membri del Collegio Nazionale dei Probiviri, che ne verificherà la conformità ai principi ispiratori generali dello Statuto nazionale;
  8. provvedere ad aggiornare annualmente l'elenco dei delegati all'Assemblea Nazionale;
  9. provvedere a tutti gli adempimenti a carattere amministrativo previsti dalla legge.

Art. 18 – Stemma dell'Associazione – Marchio

Lo stemma dell'Associazione è quello che risulta nell'allegato.

  • Tale stemma è un marchio depositato e registrato.
  • La Direzione Nazionale, a fronte dell’accettazione di un nuovo Gruppo, lo concede in uso secondo disciplinare della Direzione Nazionale.
  • A fronte dell’uscita o espulsione del Gruppo dall’Associazione cessa la concessione e uso del marchio.
  • Il Marchio è distribuito a tutti gli Organi periferici dell'Associazione e ai Direttori Responsabili di testate di pubblicazioni periodiche e non, in essere alla data di approvazione del presente Regolamento.

Art. 19 – Gruppi Archeologici – Costituzione

La costituzione e/o adesione di un Gruppo va richiesta al Comitato Regionale con domanda sottoscritta da almeno 5 (cinque) promotori o da una Sezione di Gruppo costituita ed operante da almeno un anno.

Nella domanda deve essere indicato:

  1. il programma di attività e le iniziative che il nucleo promotore intende realizzare;
  2. i proventi con i quali i promotori ritengono di poter fronteggiare gli oneri derivanti dalle attività programmate;
  3. il nome del responsabile pro - tempore;
  4. la sede o il recapito, anche se provvisorio;
  5. l'area territoriale che si ritiene di poter coprire con la propria attività di ricerca e sensibilizzazione.
  • Lo stesso Comitato Regionale provvederà affinché il neonato Gruppo o Sezione sia messo a diretto contatto e/o, almeno per il primo anno, alle dirette dipendenze del Gruppo più vicino per territorio al fine di attuare la necessaria formazione associativa. Nel primo anno di vita, quando non trattasi di Sezione di Gruppo, il nucleo promotore risponde della sua attività al Comitato Regionale competente e deve:
    1. promuovere iniziative di sensibilizzazione dell'opinione pubblica locale atte ad incrementare il numero dei soci; 
    2. partecipare con il maggior numero possibile di Soci a campi archeologici nazionali e a corsi di preparazione tecnica promossi dai Gruppi limitrofi e, nella sede stessa del nucleo promotore, dal Comitato competente.
  • La denominazione di Gruppo Archeologico potrà essere conferita dal Consiglio Nazionale soltanto sentito il parere del Comitato Regionale competente.
  • Per le Sezioni di Gruppo operanti da almeno un anno, la costituzione in Gruppo sarà ratificata dal Consiglio Nazionale.
  • I Gruppi indicano nella denominazione la città o il territorio in cui si costituiscono.

Art. 20 – Gruppi Archeologici – Competenze

  1. Ogni Gruppo, sotto l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari nazionali, gode di piena autonomia e libertà di iniziativa e di azione, nel rispetto delle direttive impartite dal Comitato Regionale di appartenenza e dagli Organi nazionali. Ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria del proprio patrimonio.
  2. Ogni Gruppo può avere un proprio Regolamento e un proprio Statuto. Copia dello Statuto locale dovrà essere notificata al Consiglio Nazionale e depositata entro 30 (trenta) giorni dalla approvazione dell'Assemblea locale presso la Segreteria Amministrativa;
  3. Lo Statuto del Gruppo deve essere ratificato dal Consiglio Nazionale entro 180 (centottanta) giorni dalla data di arrivo;
  4. In caso di silenzio è comunque ratificato;
  5. La Direzione Nazionale indica i criteri a cui i singoli Gruppi devono uniformarsi al fine di conseguire l'equilibrio economico della gestione e la corretta tenuta delle rilevazioni contabili;
  6. Dalla quota annuale di ciascun socio, ogni Gruppo deve versare alla Segreteria Amministrativa nazionale le aliquote fissate dal Consiglio Nazionale.
  7. Tutti i rapporti con gli Organi centrali dello Stato sono di competenza del Direttore Nazionale;
  8. Nei rapporti con organi ed Enti locali, i Gruppi dovranno uniformarsi all'indirizzo di carattere generale dell'Associazione, giuste le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio Nazionale, della Direzione Nazionale, del Comitato Regionale. Ogni Gruppo può provvedere autonomamente ad avvalersi delle vigenti disposizioni di legge e successive modifiche;
  9. nei casi di particolare necessità per i quali si richiedono specifiche competenze, il Consiglio direttivo del Gruppo, che intenda ricorrere alla professionalità dei singoli soci, sceglie, su parere non vincolante del Direttore, tra coloro che nell’anno in corso hanno partecipato o partecipano attivamente alle attività di volontariato;
  10. le competenze territoriali di un Gruppo sono stabilite in sede di Comitato Regionale;
  11. ai Gruppi è vietato fare attività non concordata nella zona di competenza di un altro Gruppo;
  12. Tutti i Gruppi e le Sezioni devono esporre nella propria sede lo stemma dei Gruppi Archeologici e fregiarne il materiale amministrativo, scientifico, informatico, multimediale e promozionale.

Art. 21 – Gruppi Archeologici – Direzione

Ogni Gruppo è retto da un Legale Rappresentante (Direttore o Presidente) e da un Consiglio direttivo, eletti dall'Assemblea dei soci, ai quali spetta l'esecuzione delle disposizioni statutarie e regolamentari. 

La Responsabilità del Gruppo può essere divisa fra un Direttore Tecnico e un Direttore Amministrativo o tra un Direttore e un Presidente;

  • A questi ultimi spettano i poteri di firma e la rappresentanza del Gruppo nel Comitato Regionale. Gli atti di straordinaria amministrazione sono di competenza del Consiglio direttivo di Gruppo.
  • La carica di Legale Rappresentante è compatibile con qualunque altra carica dell’Associazione, fatta eccezione per Presidente Nazionale, Direttore Nazionale, Probiviri e Revisori contabili;
  • I Consigli direttivi di Gruppo sono composti da un numero di membri non inferiore a 3, eletti dall'Assemblea, secondo le norme dei regolamenti interni.
  • Hanno diritto di voto in Assemblea di Gruppo tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative.
  • La Direzione di Gruppo comunica al Comitato Regionale le convenzioni stipulate localmente.
  • È ammessa la votazione per corrispondenza.

Art. 22 – Gruppi Archeologici – Espulsione e sospensione attività

Un Gruppo può essere espulso o uscire dall'Associazione per deliberazione della propria Assemblea col voto favorevole dei 3/4 dei Soci aventi diritto al voto.

  • Il Consiglio Nazionale in caso di segnalazioni di grave irregolarità può disporre che un Gruppo venga sottoposto ad un controllo per mezzo di un membro del Consiglio Nazionale stesso, o di un Revisore Contabile, all'uopo delegato.
  • Il Consiglio Nazionale può deliberare, in casi gravi, l’espulsione del Gruppo dai G.A. d’Italia.
  • Un Gruppo può essere altresì espulso o sospeso dal Consiglio Nazionale quando per un anno sia in stato di morosità verso la Segreteria Amministrativa o il numero dei Soci sia ritenuto dal Consiglio Nazionale insufficiente al conseguimento delle finalità statutarie, sentito il parere del Comitato Regionale competente.
  • In caso di espulsione, il Gruppo (che non può più svolgere attività a nome e per conto dei G.A.d’Italia) resta iscritto fino al 31/12 dell’anno in corso esclusivamente per questioni amministrativo-contabili.
  • Per quanto riguarda la posizione dei singoli soci dei Gruppi espulsi si rimanda all’art. 27 del presente Regolamento.

Art. 23 – Gruppi Archeologici – Sezioni

I Gruppi, nel rispettivo territorio di competenza, possono costituire Sezioni che fanno parte integrante del Gruppo agli effetti del computo per i delegati all'Assemblea Nazionale e dei bilanci.

  • I rapporti fra Gruppi e Sezioni e la composizione degli organi delle Sezioni sono determinate dai Regolamenti di Gruppo.
  • Una Sezione può essere sciolta per deliberazione del Consiglio direttivo del Gruppo.
  • Contro il provvedimento di scioglimento è ammesso ricorso al Comitato Regionale entro 60 (sessanta) giorni.

Art. 24 – Comitati Regionali

I Comitati Regionali sono costituiti da un Legale Rappresentante per ogni Gruppo esistente nel territorio, che rappresenta nelle votazioni il numero dei propri soci iscritti. Ad essi spetta la nomina del Direttore del Comitato il quale, come rappresentante del Comitato stesso, ne ottempera la volontà nei riguardi degli organi preposti alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale e degli Enti regionali. Il Direttore può essere affiancato da una Giunta nominata dall'Assemblea del Comitato. Il Legale Rappresentante di un Gruppo impossibilitato a partecipare ad una riunione di Comitato può delegare un socio del suo Gruppo. 

La carica di Direttore Regionale è compatibile con qualunque altra carica dell’Associazione ad eccezione dei Probiviri e dei Revisori contabili.

Sono compiti del Comitato:

  1. coordinare l'attività di ricerca e sensibilizzazione dei Gruppi;
  2. promuovere e organizzare convegni, mostre, seminari, campi scuola, e/o di ricerca, viaggi di studio;
  3. promuovere e prendere in esame la costituzione di nuovi Gruppi nella zona di competenza, assistere i Gruppi in formazione nel primo anno di attività e, successivamente, dare parere al Consiglio Nazionale per la ratifica della costituzione;
  4. mantenere i contatti con i Soci non organizzati in Gruppo;
  5. giudicare in prima istanza le controversie tra Soci e Gruppo, Sezione e Gruppo e tra Gruppi;
  6. definire le competenze territoriali dei Gruppi;
  7. esaminare i programmi dei Gruppi;
  8. determinare la quota annuale di associazione al Comitato;
  9. elaborare i bilanci del Comitato stesso e trasmetterli al Consiglio Nazionale per l'esame e la ratifica;
  10. portare a conoscenza del Consiglio Nazionale, nella prima riunione utile, le convenzioni stipulate localmente e devono essere depositate presso la Segreteria Amministrativa Nazionale;
  11. coordinare e promuovere a livello regionale le attività di Protezione Civile. Pertanto i Comitati Regionali dovranno anche provvedere ad individuare, per ogni Provincia, elenchi di Soci operativi negli interventi di emergenza e post - emergenza di Protezione Civile da trasmettere alla Direzione Nazionale e da sottoporre ad assicurazione.
  • I Comitati Regionali si riuniscono almeno una volta all’anno.
  • Tutti gli atti del Comitato Regionale devono essere resi noti entro 60 (sessanta) giorni ai Direttori dei Gruppi dello stesso Comitato, alla Direzione Nazionale e al Consiglio Nazionale. Ogni Comitato può adottare la denominazione di Gruppi Archeologici del/la ... nome della regione - Comitato Regionale oppure: Comitato Regionale (nome della regione) dei G. A. d'Italia.

Art. 25 – Comitati Regionali – Commissario

Qualora, per un qualsiasi motivo, un Comitato Regionale si trovi nell'impossibilità di funzionare oppure emergano conflitti insanabili tra i Gruppi membri, così pure nell'ipotesi che a carico di un Comitato Regionale emergano gravi irregolarità legali e/o fiscali e/o il provato non rispetto dello Statuto, il Consiglio Nazionale delega un Consigliere Nazionale a commissariare il Comitato Regionale.

  • L'atto di commissariamento comporta automaticamente, dalla data di nomina del Commissario, la sospensione del Comitato.
  • Il Commissario riferisce al Consiglio Nazionale sull'andamento del suo operato.
  • Il Commissario dura in carica sei mesi e deve indire nuove elezioni entro questo termine.
  • Qualora in una Regione non ci siano Gruppi o un solo Gruppo, il Consiglio Nazionale ha la facoltà di nominare un commissario.

Art. 26 – Protezione Civile – Organizzazione

Nella situazione ordinaria l'Associazione si occupa delle attività di Protezione Civile tramite il membro della Direzione Nazionale all'uopo delegato.

  • Nell'emergenza, gli interventi saranno diretti dal Direttore Nazionale affiancato oltre che dal Vice-Direttore incaricato, da un comitato operativo di cui faranno parte:
    1. Il Rappresentante dell’Associazione presso il “Comitato del Volontariato per la Protezione Civile”;
    2. I Direttori Tecnici dei Gruppi per il periodo dell’intervento in cui i relativi Soci risultino direttamente impegnati;
    3. eventuali esperti di nomina del Direttore Nazionale, in un numero massimo di tre.
    4. Gli oneri degli interventi di Protezione Civile in emergenza a carico dei Gruppi, saranno da iscriversi nel bilancio della Direzione Nazionale. Gli oneri relativi alle attività locali preparatorie, didattiche, e di allestimento delle attrezzature saranno da iscriversi nel bilancio dei Gruppi interessati.

Art. 27 – Disciplina

Il Consiglio Direttivo di Gruppo giudica sulle infrazioni disciplinari dei soci. 

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo di Gruppo è ammesso ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

  • Il Collegio Nazionale dei Probiviri funziona come organo deliberante in materia disciplinare e decide definitivamente in primo grado sulle questioni deferitegli per iscritto dal Consiglio Nazionale, dalla Direzione Nazionale, dai Comitati Regionali e in secondo grado, sulle questioni deferitegli dai soci.
  • Ai Soci possono essere applicate le seguenti sanzioni disciplinari: richiamo scritto, rimozione dall'incarico, sospensione dall'attività, espulsione.

L'espulsione dai G.A. d'Italia può essere determinata dai seguenti motivi:

  1. violazione delle leggi dello Stato;
  2. violazione delle norme contenute nello Statuto e nel Regolamento generale;
  3. trasgressione delle direttive impartite dagli Organi sociali;
  4. propagazione di notizie e compimento di atti tali da procurare nocumento all'attività sociale;
  5. per aver compiuto atti lesivi al prestigio dell'Associazione;
  • L'espulsione dall'Associazione deve essere ratificata dal Collegio Nazionale dei Probiviri e di essa viene data comunicazione a tutti gli Enti interessati. Un socio espulso non potrà essere riammesso ad alcun Gruppo senza l'autorizzazione del Collegio Nazionale dei Probiviri.
  • Il Collegio Nazionale dei Probiviri si pronuncia entro 180 (centottanta) giorni dall'arrivo della richiesta.
  • I soci, facenti parte del Gruppo associato espulso, estranei ai fatti addebitati, possono costituire un nuovo Gruppo associato competente per territorio e/o iscriversi in altri Gruppi associati, previa autorizzazione del Comitato Regionale competente per territorio.

Art. 28 – Convenzioni con altre associazioni

Si possono stipulare convenzioni a livello nazionale ed internazionale con altre associazioni.

Tali convenzioni dovranno essere stipulate dalla Direzione Nazionale.

Art. 29 – Patrimonio

La Direzione Nazionale e i Gruppi hanno un proprio patrimonio che può essere acquistato, ricevuto, posseduto e alienato.

  • Le iniziative che impegnano il bilancio del Gruppo per la costruzione, il riattamento, l'ampliamento, l'alienazione e l'acquisto di immobili devono essere deliberate dall'Assemblea competente.

Art. 30 – Bilanci della Associazione

Il bilancio nazionale dell'Associazione corrisponde al bilancio predisposto dalla Direzione Nazionale e dall’eventuale contributo dato ai Comitati Regionali in relazione alle attività svolte e rendicontate dagli stessi.

  • Deve essere trasmesso ai Consiglieri Nazionali e ai Revisori Contabili almeno 30 (trenta) giorni prima della riunione del Consiglio nazionale in cui verranno trattati; tale riunione dovrà precedere di almeno 30 (trenta) giorni l'Assemblea Nazionale.
  • Il bilancio nazionale dovrà poi essere ricevuto con almeno una settimana di anticipo dai delegati dell'Assemblea in cui verrà discusso.
  • Gli avanzi di gestione non possono essere divisi tra i soci e devono essere impiegati nel successivo esercizio per le finalità istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse.
  • Dopo l'approvazione del bilancio preventivo nazionale da parte dell'Assemblea Nazionale, non potranno essere prese deliberazioni che comportino nuove maggiori spese, senza assicurarne i mezzi per farvi fronte.
  • Gli organi Dirigenti Nazionali dell'Associazione non rispondono delle obbligazioni assunte dai singoli Gruppi e dai Comitati Regionali.

Art. 31 – Oneri per le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Nazionale

Le spese di intervento dei Delegati all'Assemblea Nazionale sono a carico dei Gruppi di appartenenza.

  • Le spese di intervento dei Consiglieri al Consiglio Nazionale e dei Vice - Direttori Nazionali alla Direzione Nazionale sono a carico degli stessi, salvo eventuale contributo deliberato, di volta in volta, dal Consiglio Nazionale.
  • Le spese d’intervento dei membri del Collegio Nazionale dei Probiviri, del Collegio Nazionale dei Revisori Contabili, del Direttore Nazionale, del Presidente Nazionale, degli ex Presidenti nazionali ed ex - Direttori nazionali sono a carico della Associazione.

Art. 32 – Scioglimento di un Gruppo

In caso di scioglimento di un Gruppo, la liquidazione dovrà farsi sotto il controllo del Comitato Regionale competente, che ne darà comunicazione al Consiglio Nazionale.

  • I beni saranno devoluti ad altri Gruppi in seno all'Associazione o in caso di scioglimento della stessa ad altre Associazioni in conformità alla disciplina della normativa vigente.

Art. 33 – Eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche Nazionali, Regionali o di Gruppo i Soci che abbiano compiuto il 18° anno di età e che non abbiano subito sanzioni gravi di carattere disciplinare.

  • Non sono eleggibili ad altre cariche nazionali il Presidente Nazionale, il Direttore Nazionale, i membri del Collegio Nazionale dei Revisori Contabili e del Collegio Nazionale dei Probiviri.

Art. 34 – Cariche sociali

Tutte le cariche eleggibili sono volontarie e non retribuite e hanno la durata di tre anni.

  • Per la ratifica delle cariche di Direttore di Comitato Regionale da parte del Consiglio Nazionale, dovranno essere trasmessi alla Segreteria Amministrativa i verbali delle commissioni elettorali, completi di tutti i dati.
  • Fino alla ratifica, i dirigenti decaduti restano in carica per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione.
  • Tutti i Soci che ricoprono cariche sociali devono provvedere al rinnovo della propria quota associativa entro il 31 gennaio di ogni anno.
  • Per i Responsabili e/o Dirigenti di Gruppi e/o Sezioni è auspicabile che partecipino ai corsi di formazione eventualmente organizzati dalla Direzione Nazionale.
Consiglio Nazionale: dopo tre assenze consecutive ingiustificate il Consigliere Nazionale decade dall'incarico.

Art. 35 – Anno finanziario

L'anno finanziario dell'Associazione e dei Gruppi associati coincide con l'anno solare.

Art. 36 – Modifica dello Statuto e del Regolamento

Le proposte di modifica dello Statuto si dovranno portare all'Assemblea Nazionale da parte del Consiglio Nazionale o di almeno 1/10 dei soci.

  • Esse non potranno essere discusse se non siano state inviate ai delegati nel loro testo integrale almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea Nazionale.
  • Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno i 2/3 dei Soci rappresentati e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci rappresentati.
  • Le modifiche del Regolamento Generale per l'attuazione dello Statuto spettano al Consiglio Nazionale e l'approvazione all'Assemblea Nazionale, previa comunicazione del testo ai delegati almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea.

Art. 37 – Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno l’80% degli associati convocati in apposita Assemblea Straordinaria.

  • L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
  • La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale o di volontariato.

Art. 38 – Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

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