Statuto e Regolamento
Qui di seguito è riportato lo Statuto
e Regolamento dei Gruppi Archeologici d'Italia approvati
durante l'Assemblea Nazionale Straordinaria di
Tolfa del 21-22 ottobre 2006. È possibile scaricare la versione
PDF [info].
Statuto
Art. 1 – Costituzione
È costituita, nel rispetto del codice civile e delle vigenti leggi
e successive modifiche, l'Associazione denominata “Gruppi Archeologici
d'Italia” - (acronimo: G.A. d’Italia).
- l’Associazione non ha scopo di lucro e la durata è illimitata.
- L'Associazione è apartitica e aconfessionale.
- Lo stemma dell'Associazione è quello che risulta nell'allegato
A.
Art. 2 – Sede
L'Associazione ha sede legale in Roma.
Art. 3 – Scopi
L'Associazione ha lo scopo di individuare, accertare, tutelare e
valorizzare il patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali (archeologici,
architettonici, ambientali, artistici, storici, archivistici, librari, demo
etno antropologici e geologici) collaborando con le Autorità preposte.
- In tale ambito l'Associazione persegue fini solidaristici, erogando con
continuità prestazioni dirette alla generalità della popolazione
e avvalendosi in modo determinante e prevalente delle attività personali,
volontarie e gratuite dei Soci.
- L'Associazione collabora altresì con le strutture della Protezione
Civile per le attività conformi alle norme statutarie.
Art. 4 – Realizzazione degli scopi
Per la realizzazione dei suoi scopi, l'Associazione si propone di:
- collegare e coordinare i Gruppi Archeologici, nonché favorire
l’istituzione di nuovi Gruppi;
- rappresentare a livello nazionale ed internazionale i Gruppi appartenenti;
- sensibilizzare l'opinione pubblica italiana e straniera ai problemi riguardanti
la tutela e la valorizzazione del patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali;
- stimolare l'applicazione delle leggi vigenti, promuovere l'emanazione
di norme legislative e di provvedimenti amministrativi allo scopo di proteggere
ed accrescere il patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali;
- collaborare con tutte le associazioni, enti preposti e privati che perseguano
gli stessi fini in Italia e all'estero;
- svolgere attività statutaria anche all'estero, previ accordi con
i governi interessati;
- assicurare la tutela e la valorizzazione d’aree archeologiche,
ambientali, monumentali, parchi, collezioni, raccolte e complessi museali
anche attraverso la loro gestione e/o acquisto da parte dell'Associazione;
- gestire e promuovere campi archeologici, esposizioni, mostre, convegni,
iniziative di studio e ricerca e manifestazioni per favorire la più larga
partecipazione dei cittadini alla conoscenza e alla valorizzazione e fruizione
del patrimonio culturale;
- partecipare attivamente, nell'ambito delle strutture pubbliche di protezione
civile, alle iniziative promosse per la salvaguardia del patrimonio culturale;
- favorire, promuovere e organizzare iniziative di turismo sociale e giovanile
nel campo dei Beni Culturali e Ambientali;
- promuovere la compilazione, la pubblicazione, l'edizione e la diffusione
di riviste e notiziari, di guide e monografie, di relazioni di ricerca,
di audiovisivi, di supporti informatici, prodotti multimediali, di carte
archeologiche, di fotografie e di disegni, di rilievi e quant'altro riguardante
i Beni Culturali e Ambientali;
- promuovere e organizzare attività di formazione culturale e professionale
per gli associati nell'ambito dei Beni Culturali e Ambientali;
- promuovere ed organizzare corsi di aggiornamento, formazione ed addestramento
professionale nell'ambito dei Beni Culturali e Ambientali, anche in collaborazione
con altre organizzazioni ed enti pubblici e privati;
- promuovere la fruizione, da parte dei cittadini, dei Beni Culturali e
Ambientali oggetto dell'attività della Associazione tramite mostre,
esposizioni, convegni e conferenze;
- favorire e promuovere nel mondo della scuola attività didattiche
e di sensibilizzazione nel campo dei Beni Culturali e Ambientali.
Art. 5 – Soci
Sono ammessi a far parte dell'Associazione G.A. d’Italia i singoli
Gruppi archeologici territoriali, di seguito definiti
‘Associati’, quali unità locali di base dell’associazione,
i quali intendono perseguire attività
di utilità sociale ( associazioni di promozione sociale) ovvero di
solidarietà e partecipazione sociale (organizzazioni di volontariato)
e che comunque ispirano la loro attività
associativa ai principi e agli scopi del presente statuto.
- L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione dei singoli
Gruppi è il Consiglio Nazionale; il diniego va motivato.
- In base alle vigenti disposizioni di legge e successive modifiche (D.Lgs.196/2003)
tutti i dati personali dei soci singoli dei Gruppi associati, raccolti
saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione,
previo assenso scritto del socio.
- All'atto dell'ammissione, ogni Gruppo associato, nella persona del suo
Legale rappresentante, si impegna al versamento della quota nazionale annuale
d’iscrizione dei singoli soci nella misura fissata dal Consiglio
Nazionale ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea Nazionale ordinaria,
al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
- L'adesione all'Associazione è volontaria.
- Nello spirito animatore dell'Associazione di valorizzazione ideale e
morale del patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali, i Gruppi associati
e i singoli Soci rinunciano al premio di rinvenimento derivante dall'applicazione
delle disposizioni di legge vigenti in materia.
- In caso di particolare necessità, per le quali si richiedono specifiche
competenze, l’Associazione e i Gruppi associati possono assumere
lavoratori dipendenti e/o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo,
anche ricorrendo ai singoli soci.
- Ogni Gruppo associato che non si comporti secondo i dettami dello Statuto
dei G.A. d'Italia e della legislazione vigente può essere espulso
dall'Associazione con delibera motivata dal Consiglio Nazionale, su proposta
di un qualsiasi Consigliere e sentito il parere del Collegio Nazionale
dei Probiviri.
- Si può inoltre perdere la qualifica di Socio singolo per dimissioni
o per mancato rinnovo dell'iscrizione all'Associazione.
- Tutti i Soci singoli impegnati in attività di volontariato devono
essere coperti da assicurazione stipulata dall'Associazione.
Art. 6 – Diritti e doveri
I Soci singoli hanno il diritto di:
- partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione e dai Gruppi che
la compongono, in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro,
in ragione delle esigenze e delle disponibilità personali dichiarate;
- rivestire cariche negli organi nazionali e periferici secondo le norme
del Regolamento Generale;
- votare in Assemblea Nazionale secondo le modalità previste dal
Regolamento;
- ricevere la tessera sociale unitamente alla copia dello statuto e del
Regolamento;
- ricevere gratuitamente le riviste ufficiali edite dall’Associazione
Nazionale in ragione di almeno una copia, di ogni numero, per nucleo familiare;
- tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci,
rendiconti e registri dell'associazione, previa autorizzazione degli organi
dirigenti presso la sede sociale;
- tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.
I Soci singoli hanno il dovere di:
- rispettare Statuto e Regolamento dell’Associazione e quelli del
proprio Gruppo;
- versare annualmente le quote sociali e di contribuire con pensiero o
attività alla realizzazione degli scopi sociali;
- rinunciare al premio di rinvenimento derivante dall’applicazione
delle disposizioni di legge vigenti in materia;
- osservare le direttive impartite dagli Organi Centrali e Periferici dell’Associazione;
- rinunciare in favore dell’Associazione a tutti i diritti professionali
quando si svolga attività di volontariato, fatta salva la paternità intellettuale;
- il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione
deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza,
buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto
del presente Statuto e delle linee programmatiche approvate.
Art. 7 – Recesso/Esclusione dei soci
- Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione
scritta da inviare al Consiglio direttivo del proprio Gruppo.
- Il recesso ha effetto dalla data di restituzione della tessera sociale.
- Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza
dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato
danno morale e/o materiale all'Associazione stessa secondo quanto previsto
nell’allegato Regolamento Generale.
- L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo di
Gruppo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle
motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea
dei soci nella prima riunione utile.
- Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione,
non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno
diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.
Art. 7 bis – Simpatizzanti
Sono Simpatizzanti le persone che partecipano a non più di due iniziative
di turismo sociale all’anno e per questo sono tenuti a versare una
quota minima a copertura di una assicurazione nella misura stabilita dal
Consiglio Nazionale, dietro rilascio di una tessera annuale non più rinnovabile.
Non hanno diritto di voto né essere presenti alle convocazioni generali.
Art. 8 – Organi dell'Associazione
Sono organi centrali dell'Associazione: L'Assemblea Nazionale, il Consiglio
Nazionale, il Presidente Nazionale, il Direttore Nazionale, la Direzione
Nazionale, il Collegio Nazionale dei Probiviri, il Collegio Nazionale dei
Revisori Contabili.
Sono organi periferici: i Gruppi associati e i Comitati Regionali.
Art. 9 – Assemblea Nazionale
L'Assemblea Nazionale è l'organo sovrano dell'Associazione e rappresenta
tutti i Gruppi associati e i Soci in regola con il versamento delle quote
sociali e nei cui confronti non sia intervenuto provvedimento di decadenza,
di sospensione o espulsione.
- L'Assemblea Nazionale è costituita dal Presidente Nazionale, dal
Direttore Nazionale, dai membri del Consiglio Nazionale e della Direzione
Nazionale, e da quei Soci dei Gruppi delegati a rappresentarne la volontà nelle
forme stabilite dal Regolamento Generale.
- L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L'Assemblea
Nazionale è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno
per l'esame e l'approvazione dei bilanci e dei programmi di attività.
- È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto
o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione.
- È ordinaria in tutti gli altri casi.
- L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza
di un numero di delegati che rappresenti almeno la metà più uno
di tutti i Soci; in seconda convocazione, indipendentemente dal numero
dei Soci rappresentati.
- In via straordinaria, viene convocata ogni qualvolta lo richieda il Presidente
Nazionale, il Consiglio Nazionale, il Direttore Nazionale oppure su richiesta
motivata di almeno 1/10 dei Soci come da Regolamento Generale.
- L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la
presenza di un numero di delegati che rappresenti i due terzi di tutti
i Soci; in seconda convocazione indipendentemente dal numero dei Soci.
- Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e dell'Assemblea straordinaria
saranno prese con il voto favorevole della maggioranza assembleare.
- L'Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente Nazionale o
da chi ne fa le veci.
- Il diritto di voto è esercitato in Assemblea personalmente dal
Socio delegato, il quale non può trasmettere la propria delega ad
altro Socio.
È ammesso il voto per corrispondenza da parte del socio delegato
purché maggiorenne per quanto attiene l'approvazione del bilancio
ed il rinnovo delle cariche sociali relative al Collegio Nazionale dei Probi
Viri e dei Revisori Contabili.
Art. 10 – Consiglio Nazionale
Il Consiglio Nazionale è l'organo direttivo dell'Associazione.
- Esso ha il compito di disporre l'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea
Nazionale, di determinare le iniziative da assumere e i criteri da seguirsi
nell'attuazione degli scopi sociali, di curare l'osservanza dello Statuto,
di provvedere all'amministrazione straordinaria in conformità alle
norme stabilite dallo Statuto e dal Regolamento Generale e di compiere
tutti gli atti che nel presente Statuto non siano attribuiti alla competenza
di altri organi.
- Il Consiglio Nazionale esercita il controllo sull'operato della Direzione
Nazionale.
- Il Consiglio Nazionale, in via straordinaria, può convocare l'Assemblea
Nazionale.
- Il Consiglio Nazionale, presieduto dal Direttore Nazionale, è composto
dai Vice Direttori Nazionali, dai Direttori Regionali e dai Soci dei Gruppi,
eletti dall’Assemblea Nazionale.
- Il Consiglio Nazionale si riunisce in via ordinaria due volte l’anno,
e in via straordinaria secondo quanto stabilito dal Regolamento Generale.
- Il Consiglio Nazionale viene convocato in via ordinaria due volte l'anno
entro i mesi di febbraio e ottobre, e in via straordinaria secondo quanto
stabilito dal Regolamento Generale.
- Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti,
a parità di voti prevale il voto del Direttore Nazionale e in sua
assenza di chi presiede.
Il Consiglio Nazionale:
- compie tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
- redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
- presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed
il rendiconto economico;
- ammette nuovi Gruppi;
- esclude Associati, salva successiva ratifica dell'assemblea.
Art. 11 – Presidente Nazionale
Il Presidente Nazionale è il rappresentante istituzionale dell'Associazione.
Rappresenta, unitamente al Direttore Nazionale, presso Ministeri, Enti,
Associazioni ed Istituzioni nazionali e sopranazionali ha poteri di rappresentanza
nazionale ed internazionale sia nelle attività che nelle manifestazioni
a cui l’Associazione è chiamata a partecipare.
- Il Presidente è eletto dall'Assemblea Nazionale, dura in carica
tre anni e può essere rieletto.
Art. 12 – Direttore Nazionale
Il Direttore Nazionale è il rappresentante legale dell’Associazione
di fronte a terzi e in giudizio, con potere di firma su tutti gli atti ufficiali
e sociali.
- È il coordinatore amministrativo - contabile di tutte le attività poste
in essere dall’Associazione; conferisce deleghe e incarichi sia ai
vice-direttori nazionali che ai singoli soci secondo le specifiche capacità di
cui ritiene opportuno servirsi per la crescita culturale dell’Associazione;
unitamente al Presidente Nazionale ha poteri di rappresentanza nazionale
ed internazionale presso Ministeri, Enti, Associazioni ed Istituzioni nazionali
e sopranazionali sia nelle attività che nelle manifestazioni a cui
l’Associazione è chiamata a partecipare.
Il Direttore Nazionale è eletto dall’Assemblea Nazionale,
dura in carica tre anni e può essere rieletto.
Art. 13 – Direzione Nazionale
La Direzione Nazionale è l'organo esecutivo dell'Associazione.
- Essa ha il compito di dare attuazione agli indirizzi dettati dal Consiglio
Nazionale, assumendo i provvedimenti necessari al raggiungimento degli
obbiettivi statutari e provvede all'amministrazione ordinaria.
- La Direzione Nazionale rendiconta del proprio operato al Consiglio Nazionale
durante le riunioni ordinarie di quest'ultimo.
- La Direzione Nazionale, presieduta dal Direttore Nazionale, è composta
da 6 (sei) Vice Direttori Nazionali proposti dal Direttore Nazionale ed
eletti dall'Assemblea Nazionale. Durano in carica tre anni e possono essere
rieletti.
- I Vice - Direttori Nazionali possono assumere ciascuno funzione vicaria.
Art. 14 – Collegio Nazionale dei Probiviri
Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto di tre membri effettivi
e due supplenti, eletti dall'Assemblea Nazionale di cui un membro assume
a maggioranza la carica di Presidente.
- I Probiviri durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
- Il Collegio Nazionale dei Probiviri, oltre ad avere le funzioni di carattere
disciplinare stabilite dal Regolamento, decide sulle controversie fra gli
organi dell'Associazione e si pronuncia, insindacabilmente, sull’interpretazione
dello Statuto e del Regolamento e sulla conformità degli Statuti
dei Gruppi associati allo Statuto nazionale.
- Svolge la funzione di Commissione Elettorale nel voto per corrispondenza.
- Il funzionamento del Collegio nazionale è disciplinato da apposito
regolamento interno.
- La carica di componente del Collegio Nazionale dei Probiviri è incompatibile
con le altre cariche nazionali.
Art. 15 – Collegio Nazionale dei Revisori Contabili
Il Collegio Nazionale dei Revisori Contabili è composto da tre membri
effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea Nazionale, di cui un membro
assume a maggioranza la carica di Presidente.
- Durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
- Al Collegio Nazionale dei Revisori Contabili spetta il controllo dell'amministrazione
dell'Associazione.
- Il Collegio Nazionale dei Revisori Contabili può avvalersi della
consulenza di un professionista iscritto all'Albo dei Revisori Contabili.
- La carica di Revisore Contabile Nazionale è incompatibile con
le altre cariche nazionali.
Art. 16 – Gruppi associati
Organi periferici dei Gruppi Archeologici d'Italia sono i Gruppi associati,
che localmente possono avere denominazioni più specifiche ed aderenti
alle realtà locali, e che nel presente Statuto e Regolamento Generale
sono denominati più semplicemente "Associati".
- I Gruppi associati sono le unità di base dell'organizzazione.
- Ogni Gruppo è retto da un Direttore e da un Consiglio Direttivo
eletti dall'Assemblea dei Soci del Gruppo stesso.
- Entrambi gli organi durano in carica tre anni. Ogni Gruppo deve fare
riferimento allo Statuto ed al Regolamento dei G. A. d'Italia, per quanto
attiene ai principi ispiratori generali.
- I Gruppi interessati da norme regionali o provinciali possono adottare,
in ottemperanza a queste ma in conformità allo Statuto nazionale,
un proprio Statuto a carattere locale.
- Lo Statuto del Gruppo dopo essere stato sottoposto al vaglio del Collegio
Nazionale dei Probiviri nelle forme stabilite dal Regolamento Generale,
sarà ratificato dal Consiglio Nazionale.
- Ogni Gruppo può, inoltre, avere un Regolamento proprio ad integrazione
e applicazione di quello nazionale, che dovrà essere ratificato
dal Consiglio Nazionale.
- Ogni Gruppo gode di autonomia operativa, amministrativa e patrimoniale,
pur nel rispetto dello Statuto e del Regolamento dei G.A. d'Italia.
Art. 17 – Comitati Regionali
I Comitati Regionali, determinati nelle forme stabilite dal Regolamento
Generale, esercitano funzioni di coordinamento tra i Gruppi della Regione
e di rappresentanza in seno al Consiglio Nazionale, mantenendo i rapporti
con pubbliche Istituzioni ed altri Enti.
- Ogni Comitato Regionale è composto dai Legali rappresentanti dei
Gruppi, i quali eleggono un Direttore Regionale che dura in carica tre
anni e può essere rieletto.
Art. 18 – Proventi e patrimonio
I proventi dell'Associazione sono costituiti:
- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio
Nazionale e ratificata dall'Assemblea Nazionale;
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti
da persone, soci e/o enti le cui finalità non siano in contrasto
con gli scopi sociali.
Il Consiglio Nazionale si riserva di respingere donazioni che non siano
a norma di legge;
- da iniziative promozionali;
- ogni mezzo, che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con
le leggi dello Stato Italiano, potrà essere utilizzato per appoggiare
e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.
Art. 19 – Norme di attuazione
Le modalità di applicazione delle norme contenute nel presente Statuto
sono definite in apposito Regolamento Generale approvato dall'Assemblea Nazionale.
Regolamento
Art. 1 – Soci singoli
Coloro che intendono farsi Soci devono inoltrare domanda di ammissione
al Gruppo presso il quale intendono svolgere la loro attività e devono
pagare la quota di iscrizione al Gruppo.
- Se minorenni la domanda deve essere controfirmata da un genitore o da
chi ne fa le veci.
- Laddove non esista un Gruppo si può inoltrare domanda d’ammissione
direttamente all’Associazione nazionale; la Segreteria Nazionale
comunicherà al Comitato Regionale competente per il territorio il
nominativo dei soci iscritti all’Associazione.
- L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio
Direttivo di Gruppo per domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare
le proprie complete generalità.
- All’atto dell’ammissione, il socio si impegna al versamento
della quota annuale d’iscrizione nella misura fissata dal Consiglio
Direttivo del Gruppo ed approvata in sede di Assemblea ordinaria di Gruppo,
nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
- La segreteria di Gruppo trasmette la domanda di iscrizione, approvata
dal competente organo, alla Segreteria Amministrativa nazionale per la
registrazione, la quale rilascia la tessera associativa.
- Per passare da un Gruppo all'altro, il socio deve dare avviso scritto
al Gruppo che intende lasciare e presentare domanda al Gruppo al quale
intende iscriversi.
- La Segreteria Nazionale avvertirà i Comitati Regionali competenti.
Art. 2 – Soci – Qualifiche
I Soci si distinguono in Effettivi e Onorari.
Soci Effettivi sono coloro che contribuiscono alla realizzazione degli scopi
sociali, sia attraverso la partecipazione all'attività dell'Associazione,
sia attraverso il sostenimento economico di quest'ultima.
- I Soci Effettivi si suddividono in Ordinari, Familiari e Studenti.
- Gli Ordinari sono tenuti al pagamento per intero della quota sociale,
di cui all'art. 16 comma 7 del Regolamento Generale.
- I Soci Familiari e Studenti sono agevolati economicamente con una riduzione
della quota sociale, con modalità e misura stabilita dal Consiglio
Nazionale e dal Direttivo di Gruppo.
- La qualifica di Socio Familiare è alternativa a quella di Socio
Studente, ai fini della riduzione della quota sociale.
- Per Soci Familiari s’intendono i conviventi di un Socio Ordinario.
- Per Soci Studenti s’intendono coloro che oltre a seguire un percorso
formativo scolastico, non abbiano compiuto il ventisettesimo anno di età.
Soci Onorari sono coloro che vengono nominati tali esclusivamente dal Consiglio
Nazionale, per meriti nella realizzazione degli scopi sociali, e non sono
tenuti al pagamento della quota sociale. Non hanno diritto di voto né di
partecipare alle convocazioni assembleari.
- È vietato istituire altre categorie di Soci.
Art. 2 bis – Simpatizzanti
Per consentire una pronta distribuzione delle tessere ‘Simpatizzanti’,
ciascun Gruppo comunicherà alla Segreteria Amministrativa di quante
tessere ritenga di aver bisogno all’inizio dell’anno sociale
e provvederà poi a saldarne le quote, all’atto della trasmissione
dei nominativi dei ‘Simpatizzanti’ stessi.
Art. 3 – Soci – Assicurazione
Tutti i Soci devono essere coperti da assicurazione attraverso formule
stabilite dalla Associazione nazionale in accordo e secondo quanto previsto
dalle leggi vigenti.
- I ‘Simpatizzanti’ saranno assicurati in relazione all’attività svolta.
- È demandata alla Direzione Nazionale la stipula della/delle convenzioni
con la/le Compagnie di Assicurazione con le quali i singoli Gruppi, in
maniera diretta, provvederanno alla stesura contrattuale.
Art. 4 – Assemblea Nazionale – Costituzione
L'Assemblea Nazionale è costituita dal Presidente Nazionale, dai
membri del Consiglio Nazionale, della Direzione Nazionale e dai delegati
maggiorenni dei Gruppi nel rapporto di un delegato ogni 60 (sessanta) soci
o frazione.
- Il numero dei delegati spettanti ad ogni Gruppo si determina in base
al numero dei Soci in regola con il pagamento della quota risultante dai
versamenti fatti dai Gruppi alla Segreteria Amministrativa entro il 31
dicembre dell'anno precedente, e ciascun delegato vota per il numero dei
Soci rappresentati.
- I Gruppi che non raggiungono il numero di 60 (sessanta) esprimono un
rappresentante che porta in delega un numero di voti pari al numero dei
Soci del proprio Gruppo.
- Nessun membro del Consiglio Nazionale, della Direzione Nazionale, del
Collegio Nazionale dei Probiviri, del Collegio Nazionale dei Revisori Contabili
può essere delegato. Un delegato non può rappresentare altri
delegati.
Art. 5 – Assemblea Nazionale – Convocazione
L'Assemblea Nazionale è convocata, in via ordinaria, dal Presidente
Nazionale dell'Associazione o da chi ne fa le veci una volta all'anno mediante
avviso scritto da inviare con lettera agli Associati almeno 30 (trenta) giorni
prima di quello fissato per l’adunanza.
- In via straordinaria, ogni qualvolta lo richieda il Consiglio Nazionale,
il Presidente, il Direttore Nazionale oppure su richiesta motivata di almeno
1/10 dei Soci.
- L'Assemblea Nazionale viene convocata con lettera a firma del Presidente
Nazionale o da chi ne fa le veci e l'invito deve indicare l'ordine del
giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione in prima e in seconda
convocazione.
Art. 6 – Assemblea Nazionale – Validità
L’Assemblea Nazionale ordinaria è validamente costituita in
prima convocazione quando siano presenti i delegati della metà più uno
dei soci, i cui poteri siano stati verificati dalla Segreteria Amministrativa;
in seconda convocazione è valida quale che sia il numero dei soci
rappresentati.
- L'Assemblea Nazionale straordinaria è validamente costituita,
in prima convocazione, quando siano presenti i delegati che rappresentino
i due terzi di tutti i soci, i cui poteri siano stati verificati dalla
Segreteria Amministrativa; in seconda convocazione è valida quale
che sia il numero dei Soci rappresentati, fatta eccezione per quanto disposto
agli artt. 36 e 37 del presente Regolamento.
- L'Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente Nazionale dell'Associazione
o, in sua assenza, dal Direttore Nazionale o chi ne fa le veci, che all'inizio
dei lavori nomina un segretario.
- I componenti del Consiglio Nazionale e della Direzione Nazionale partecipano
all'Assemblea Nazionale, ma in essa non hanno diritto al voto.
- Le decisioni sono prese a maggioranza.
In caso di parità si procederà a successive votazioni. Le votazioni
avvengono per appello nominale.
Art. 7 – Assemblea Nazionale – Compiti
L'Assemblea Nazionale ha i seguenti compiti:
- eleggere il Presidente Nazionale;
- eleggere il Direttore Nazionale;
- eleggere la Direzione Nazionale;
- eleggere il Consiglio Nazionale;
- eleggere i componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri e del Collegio
Nazionale dei Revisori Contabili;
- proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- approvare il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto
predisposti dal Consiglio Nazionale;
- fissare annualmente l’importo della quota sociale di adesione;
- ratificare le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Nazionale;
- approvare il programma annuale dell'associazione;
- indicare le linee programmatiche dell'associazione;
- discutere e deliberare sulla relazione programmatica della Direzione
Nazionale e sui bilanci dell’Associazione;
- deliberare sulle proposte presentate dal Consiglio Nazionale, dai Comitati
Regionali, dai Consigli direttivi di Gruppo e dai soci in numero non inferiore
a 60 (sessanta);
- deliberare sulle eventuali proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento
in presenza di almeno 2/3 dei Soci rappresentati;
- deliberare, con il voto favorevole
di almeno l'80% dei Soci rappresentati, lo scioglimento dell'Associazione
e nominare il liquidatore.
L’Assemblea Nazionale discute e delibera solamente gli argomenti
indicati all’ordine del giorno.
Art. 8 – Assemblea Nazionale – Proposte
Le domande per ottenere la convocazione di riunioni straordinarie dell’Assemblea
Nazionale, nonché le proposte da sottoporre all’Assemblea Nazionale,
per iniziativa dei Comitati Regionali, dei Consigli direttivi di Gruppo o
di almeno 60 (sessanta) soci devono essere presentate al Consiglio Nazionale,
che deve deliberarne la convocazione entro 60 (sessanta) giorni successivi
alla ricezione della domanda stessa.
Art. 9 – Assemblea Nazionale – Voto per corrispondenza
Il voto per corrispondenza del singolo Socio, di cui all'art. 9 dello Statuto
si intende espresso attraverso il Delegato del proprio Gruppo.
- Dal voto per corrispondenza è esclusa l'elezione del Presidente
Nazionale, del Direttore Nazionale, dei Vice - Direttori nazionali e del
Consiglio Nazionale.
- La scheda per il voto è inviata dalla Segreteria Amministrativa
ai delegati dei Gruppi determinati nelle forme stabilite dal Regolamento
Generale (art. 4) i cui nominativi e recapiti siano registrati presso la
Segreteria Amministrativa.
- La scheda votata deve essere rispedita alla Direzione Nazionale - Collegio
Nazionale dei Probiviri, che la conserva in apposita urna fino alla data
prestabilita per lo scrutinio.
- Lo scrutinio avviene alla presenza della Commissione elettorale composta
dal Collegio Nazionale dei Probiviri e presieduta dal Direttore Nazionale
o da un suo Vicario.
Art. 10 – Il Presidente Nazionale
Il Presidente Nazionale dell'Associazione ha i seguenti compiti:
- convocare e presiedere l'Assemblea Nazionale;
- rappresentare, unitamente al Direttore Nazionale, l’immagine e
l’operato dell’Associazione presso Enti e Istituzioni nazionali
e sopranazionali;
- In caso di impedimento, il Presidente Nazionale conferisce delega revocabile
in qualsiasi momento che specifichi durata e oggetto al Direttore Nazionale
e/o ai componenti della Direzione Nazionale.
- La carica di Presidente Nazionale è incompatibile con qualunque
altra carica dell’Associazione.
Art. 11 – Direttore Nazionale
Il Direttore Nazionale dell'Associazione ha i seguenti compiti:
- convocare e presiedere la Direzione Nazionale;
- rappresentare, unitamente al Presidente Nazionale, l’immagine e
l’operato dell’Associazione presso Enti e Istituzioni nazionali
e sopranazionali;
- convocare e presiedere il Consiglio Nazionale;
- firmare atti che impegnano l’Associazione;
- presentare il bilancio consuntivo e lo stato patrimoniale, accompagnato
da relazione illustrativa;
- presentare il bilancio preventivo;
- proporre all’Assemblea Nazionale la votazione dei Vice Direttori
Nazionali; in caso di mancata elezione degli stessi, il Direttore Nazionale
ha 30 (trenta) giorni di tempo per proporre all’Assemblea Nazionale
la nuova composizione della Direzione Nazionale. In caso di ulteriore bocciatura,
il Direttore Nazionale si dimette dalla carica.
- proporre all'Assemblea Nazionale la sostituzione motivata dei Vice Direttori
Nazionali;
- presiedere la Commissione Elettorale per il voto per corrispondenza;
- coordinare e promuovere a livello nazionale le attività di Protezione
Civile;
- coordinare tutte le attività amministrative, tecniche e scientifiche
dell’Associazione;
- sovrintendere all’organizzazione generale dell’Associazione;
- conferire incarichi ai vice - direttori nazionali nei vari settori di
attività;
- conferire incarichi speciali ai soci per specifiche attività.
In caso d’impedimento, il Direttore Nazionale conferisce delega revocabile
in qualsiasi momento che specifichi durata e oggetto ad un componente della
Direzione Nazionale.
Il Direttore Nazionale nomina la Segreteria Amministrativa a norma dell'art.
17 del Regolamento Generale.
La carica di Direttore Nazionale è incompatibile con altre cariche
che comportino legale rappresentanza.
Art. 12 – Direzione Nazionale
I Vice Direttori Nazionali hanno i seguenti compiti:
- organizzazione e rapporti con i Ministeri, Enti, Gruppi associati ed
altre Associazioni nazionali e sovranazionali;
- stampa, promozione ed immagine;
- assicurazione dei Soci e delle strutture;
- bilancio;
- gestione e aggiornamento delle banche dati centrali dei soci e degli
assicurati;
- protezione civile e campi archeologici nazionali;
- I Vice Direttori Nazionali possono ricevere procura dal Presidente Nazionale
per gli atti di loro competenza e possono ricevere procura dal Direttore
Nazionale, revocabile in qualsiasi momento, per qualsiasi suo compito,
con obbligo di firma congiunta di almeno due Vice Direttori nazionali.
- La Direzione Nazionale redige il rendiconto sull'attività svolta
da presentare per iscritto al Consiglio Nazionale. Tutti i componenti della
Direzione Nazionale hanno diritto di voto. Nelle votazioni, in caso di
parità, prevale il voto del Direttore Nazionale o di chi ne fa le
veci.
- Le cariche di Vice Direttori Nazionali sono compatibili con qualunque
altra carica di secondo livello dell’Associazione.
Art. 13 – Consiglio Nazionale – Composizione
Il Consiglio Nazionale è composto di un numero di membri massimo
di 21 (ventuno) e dura in carica tre anni. Ne fanno parte il Direttore Nazionale,
i Vice Direttori Nazionali, i Direttori dei Comitati Regionali e i soci dei
Gruppi, eletti dall’Assemblea Nazionale.
- Fanno, inoltre, parte del Consiglio Nazionale gli ex-Presidenti nazionali
e gli ex-direttori nazionali in qualità di membri consultivi con
parere non vincolante. Non hanno diritto di voto.
- Le cariche di Consiglieri Nazionali sono compatibili con qualsiasi altra
carica dell’Associazione;
- I Direttori Regionali e i soci dei Gruppi facenti parte del Consiglio
Nazionale, impossibilitati a partecipare possono delegare un sostituto
per la riunione in cui sono assenti, scelto tra i membri del loro Comitato
Regionale e/o Gruppo di appartenenza.
Art. 14 – Consiglio Nazionale – Convocazione
Il Consiglio Nazionale è convocato in via ordinaria secondo quanto
stabilito dall'art. 10 dello Statuto e in via straordinaria su richiesta
scritta e motivata dal Presidente Nazionale, dal Direttore Nazionale o di
almeno 1/3 dei componenti il Consiglio Nazionale stesso.
- La convocazione viene fatta con lettera inviata ai consiglieri 30 (trenta)
giorni prima della data fissata per la riunione.
Art. 15 – Consiglio Nazionale – Riunioni
Le riunioni del Consiglio Nazionale sono valide in prima convocazione quando
sia presente la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione
sono valide qualunque sia il numero dei presenti.
- Le riunioni sono presiedute dal Direttore Nazionale o in sua assenza
dal componente della Direzione Nazionale con funzione Vicaria. Non é ammessa
delega, fatta eccezione per i casi espressamente previsti.
- Il Consiglio Nazionale prende decisioni a maggioranza dei presenti e
ciascun membro ha diritto a un voto; in caso di parità decide il
voto di chi presiede;
- Le votazioni avvengono per appello nominale salvo i casi riguardanti
i provvedimenti disciplinari.
- Il Direttore Nazionale ha diritto di veto sulle questioni economiche
di rilievo.
- I membri della Direzione Nazionale in Consiglio Nazionale devono astenersi
dal voto sulle deliberazioni concernenti l’operato della Direzione
Nazionale stessa.
Art. 16 – Consiglio Nazionale – Compiti
Il Consiglio Nazionale ha i seguenti compiti:
- impostare e trattare nell'interesse comune ogni questione a carattere
generale, relativa alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico
- artistico e monumentale nazionale e internazionale;
- deliberare gli atti giuridici, economici ed amministrativi di straordinaria
amministrazione che impegnano l'Associazione;
- formulare il programma nazionale delle attività;
- sostituire a tutti gli effetti con la persona del Consigliere Anziano
il Presidente Nazionale e il Direttore Nazionale in caso e per il periodo
di impedimento grave e prolungato dichiarato dagli stessi o per loro cessazione
dall'incarico per qualsiasi motivo. In quest'ultimo caso, il Consiglio
Nazionale provvede ad indire, nei tempi minimi concessi dalle norme di
Statuto e Regolamento Generale, l'Assemblea straordinaria per l'elezione
del nuovo Presidente Nazionale e/o Direttore Nazionale.
- controllare gli atti e l'operato della Direzione Nazionale;
- fdeliberare la convocazione dell'Assemblea Nazionale;
- determinare la quota annuale dell'associazione G.A. d'Italia;
- ratificare l'elezione dei direttori di Gruppo e di Comitato;
- curare il deposito degli Statuti locali presso la Segreteria Amministrativa;
- esaminare ed approvare i regolamenti interni dei singoli Gruppi;
- accettare l’adesione di Gruppi e decidere sulla loro esclusione;
- costituire Commissioni;
- ratificare eventuali decisioni d'urgenza adottate dai Comitati Regionali;
- discutere e deliberare sulla relazione tecnica e finanziaria della Direzione
Nazionale e deliberare sui bilanci della stessa;
- nominare i Soci Onorari;
- commissariare i Comitati Regionali vacanti.
- Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono trasmesse integralmente
a tutti Gruppi avvalendosi di tutti i mezzi idonei allo scopo.
Art. 17 – Segreteria Amministrativa
Il Responsabile della Segreteria Nazionale è nominato dal Direttore
Nazionale con compiti specifici di:
- provvedere al tesseramento ed alla tenuta del libro nazionale dei soci
e all’elenco dei ‘simpatizzanti’;
- svolgere funzioni di segreteria per conto della Direzione Nazionale del
Consiglio Nazionale;
- esercitare poteri di firma, su delega del Direttore Nazionale, per quanto
concerne la gestione di conti correnti bancari e postali;
- provvedere alla gestione della Banca Dati Centrale dell'Associazione;
- redigere il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e lo stato patrimoniale;
- redigere la relazione illustrativa del bilancio;
- provvedere al deposito degli Statuti locali, e provvedere all'invio in
copia, corredata dalle relative motivazioni, ai singoli membri del Collegio
Nazionale dei Probiviri, che ne verificherà la conformità ai
principi ispiratori generali dello Statuto nazionale;
- provvedere ad aggiornare annualmente l'elenco dei delegati all'Assemblea
Nazionale;
- provvedere a tutti gli adempimenti a carattere amministrativo previsti
dalla legge.
Art. 18 – Stemma dell'Associazione – Marchio
Lo stemma dell'Associazione è quello che risulta nell'allegato.
- Tale stemma è un marchio depositato e registrato.
- La Direzione Nazionale, a fronte dell’accettazione di un nuovo
Gruppo, lo concede in uso secondo disciplinare della Direzione Nazionale.
- A fronte dell’uscita o espulsione del Gruppo dall’Associazione
cessa la concessione e uso del marchio.
- Il Marchio è distribuito a tutti gli Organi periferici dell'Associazione
e ai Direttori Responsabili di testate di pubblicazioni periodiche e non,
in essere alla data di approvazione del presente Regolamento.
Art. 19 – Gruppi Archeologici – Costituzione
La costituzione e/o adesione di un Gruppo va richiesta al Comitato Regionale
con domanda sottoscritta da almeno 5 (cinque) promotori o da una Sezione
di Gruppo costituita ed operante da almeno un anno.
Nella domanda deve essere indicato:
- il programma di attività e le iniziative che il nucleo promotore
intende realizzare;
- i proventi con i quali i promotori ritengono di poter fronteggiare gli
oneri derivanti dalle attività programmate;
- il nome del responsabile pro - tempore;
- la sede o il recapito, anche se provvisorio;
- l'area territoriale che si ritiene di poter coprire con la propria attività di
ricerca e sensibilizzazione.
- Lo stesso Comitato Regionale provvederà affinché il neonato
Gruppo o Sezione sia messo a diretto contatto e/o, almeno per il primo
anno, alle dirette dipendenze del Gruppo più vicino per territorio
al fine di attuare la necessaria formazione associativa. Nel primo anno
di vita, quando non trattasi di Sezione di Gruppo, il nucleo promotore
risponde della sua attività al Comitato Regionale competente e deve:
- promuovere iniziative di sensibilizzazione dell'opinione pubblica
locale atte ad incrementare il numero dei soci;
- partecipare con il maggior numero possibile di Soci a campi archeologici
nazionali e a corsi di preparazione tecnica promossi dai Gruppi limitrofi
e, nella sede stessa del nucleo promotore, dal Comitato competente.
- La denominazione di Gruppo Archeologico potrà essere conferita
dal Consiglio Nazionale soltanto sentito il parere del Comitato Regionale
competente.
- Per le Sezioni di Gruppo operanti da almeno un anno, la costituzione
in Gruppo sarà ratificata dal Consiglio Nazionale.
- I Gruppi indicano nella denominazione la città o il territorio
in cui si costituiscono.
Art. 20 – Gruppi Archeologici – Competenze
- Ogni Gruppo, sotto l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari
nazionali, gode di piena autonomia e libertà di iniziativa e di
azione, nel rispetto delle direttive impartite dal Comitato Regionale di
appartenenza e dagli Organi nazionali. Ha l'amministrazione ordinaria e
straordinaria del proprio patrimonio.
- Ogni Gruppo può avere un proprio Regolamento e un proprio Statuto.
Copia dello Statuto locale dovrà essere notificata al Consiglio
Nazionale e depositata entro 30 (trenta) giorni dalla approvazione dell'Assemblea
locale presso la Segreteria Amministrativa;
- Lo Statuto del Gruppo deve essere ratificato dal Consiglio Nazionale
entro 180 (centottanta) giorni dalla data di arrivo;
- In caso di silenzio è comunque ratificato;
- La Direzione Nazionale indica i criteri a cui i singoli Gruppi devono
uniformarsi al fine di conseguire l'equilibrio economico della gestione
e la corretta tenuta delle rilevazioni contabili;
- Dalla quota annuale di ciascun socio, ogni Gruppo deve versare alla Segreteria
Amministrativa nazionale le aliquote fissate dal Consiglio Nazionale.
- Tutti i rapporti con gli Organi centrali dello Stato sono di competenza
del Direttore Nazionale;
- Nei rapporti con organi ed Enti locali, i Gruppi dovranno uniformarsi
all'indirizzo di carattere generale dell'Associazione, giuste le deliberazioni
dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio Nazionale, della Direzione Nazionale,
del Comitato Regionale. Ogni Gruppo può provvedere autonomamente
ad avvalersi delle vigenti disposizioni di legge e successive modifiche;
- nei casi di particolare necessità per i quali si richiedono specifiche
competenze, il Consiglio direttivo del Gruppo, che intenda ricorrere alla
professionalità dei singoli soci, sceglie, su parere non vincolante
del Direttore, tra coloro che nell’anno in corso hanno partecipato
o partecipano attivamente alle attività di volontariato;
- le competenze territoriali di un Gruppo sono stabilite in sede di Comitato
Regionale;
- ai Gruppi è vietato fare attività non concordata nella
zona di competenza di un altro Gruppo;
- Tutti i Gruppi e le Sezioni devono esporre nella propria sede lo stemma
dei Gruppi Archeologici e fregiarne il materiale amministrativo, scientifico,
informatico, multimediale e promozionale.
Art. 21 – Gruppi Archeologici – Direzione
Ogni Gruppo è retto da un Legale Rappresentante (Direttore o Presidente)
e da un Consiglio direttivo, eletti dall'Assemblea dei soci, ai quali spetta
l'esecuzione delle disposizioni statutarie e regolamentari.
La Responsabilità del Gruppo può essere divisa fra un Direttore
Tecnico e un Direttore Amministrativo o tra un Direttore e un Presidente;
- A questi ultimi spettano i poteri di firma e la rappresentanza del Gruppo
nel Comitato Regionale. Gli atti di straordinaria amministrazione sono
di competenza del Consiglio direttivo di Gruppo.
- La carica di Legale Rappresentante è compatibile con qualunque
altra carica dell’Associazione, fatta eccezione per Presidente Nazionale,
Direttore Nazionale, Probiviri e Revisori contabili;
- I Consigli direttivi di Gruppo sono composti da un numero di membri non
inferiore a 3, eletti dall'Assemblea, secondo le norme dei regolamenti
interni.
- Hanno diritto di voto in Assemblea di Gruppo tutti i soci in regola con
il pagamento delle quote associative.
- La Direzione di Gruppo comunica al Comitato Regionale le convenzioni
stipulate localmente.
- È ammessa la votazione per corrispondenza.
Art. 22 – Gruppi Archeologici – Espulsione e sospensione attività
Un Gruppo può essere espulso o uscire dall'Associazione per deliberazione
della propria Assemblea col voto favorevole dei 3/4 dei Soci aventi diritto
al voto.
- Il Consiglio Nazionale in caso di segnalazioni di grave irregolarità può disporre
che un Gruppo venga sottoposto ad un controllo per mezzo di un membro del
Consiglio Nazionale stesso, o di un Revisore Contabile, all'uopo delegato.
- Il Consiglio Nazionale può deliberare, in casi gravi, l’espulsione
del Gruppo dai G.A. d’Italia.
- Un Gruppo può essere altresì espulso o sospeso dal Consiglio
Nazionale quando per un anno sia in stato di morosità verso la Segreteria
Amministrativa o il numero dei Soci sia ritenuto dal Consiglio Nazionale
insufficiente al conseguimento delle finalità statutarie, sentito
il parere del Comitato Regionale competente.
- In caso di espulsione, il Gruppo (che non può più
svolgere attività a nome e per conto dei G.A.d’Italia) resta
iscritto fino al 31/12 dell’anno in corso esclusivamente per questioni
amministrativo-contabili.
- Per quanto riguarda la posizione dei singoli soci dei Gruppi espulsi
si rimanda all’art. 27 del presente Regolamento.
Art. 23 – Gruppi Archeologici – Sezioni
I Gruppi, nel rispettivo territorio di competenza, possono costituire Sezioni
che fanno parte integrante del Gruppo agli effetti del computo per i delegati
all'Assemblea Nazionale e dei bilanci.
- I rapporti fra Gruppi e Sezioni e la composizione degli organi delle
Sezioni sono determinate dai Regolamenti di Gruppo.
- Una Sezione può essere sciolta per deliberazione del Consiglio
direttivo del Gruppo.
- Contro il provvedimento di scioglimento è ammesso ricorso al Comitato
Regionale entro 60 (sessanta) giorni.
Art. 24 – Comitati Regionali
I Comitati Regionali sono costituiti da un Legale Rappresentante per ogni
Gruppo esistente nel territorio, che rappresenta nelle votazioni il numero
dei propri soci iscritti. Ad essi spetta la nomina del Direttore del Comitato
il quale, come rappresentante del Comitato stesso, ne ottempera la volontà nei
riguardi degli organi preposti alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio
culturale e degli Enti regionali. Il Direttore può essere affiancato
da una Giunta nominata dall'Assemblea del Comitato. Il Legale Rappresentante
di un Gruppo impossibilitato a partecipare ad una riunione di Comitato può delegare
un socio del suo Gruppo.
La carica di Direttore Regionale è compatibile con qualunque altra
carica dell’Associazione ad eccezione dei Probiviri e dei Revisori
contabili.
Sono compiti del Comitato:
- coordinare l'attività di ricerca e sensibilizzazione dei Gruppi;
- promuovere e organizzare convegni, mostre, seminari, campi scuola, e/o
di ricerca, viaggi di studio;
- promuovere e prendere in esame la costituzione di nuovi Gruppi nella
zona di competenza, assistere i Gruppi in formazione nel primo anno di
attività e, successivamente, dare parere al Consiglio Nazionale
per la ratifica della costituzione;
- mantenere i contatti con i Soci non organizzati in Gruppo;
- giudicare in prima istanza le controversie tra Soci e Gruppo, Sezione
e Gruppo e tra Gruppi;
- definire le competenze territoriali dei Gruppi;
- esaminare i programmi dei Gruppi;
- determinare la quota annuale di associazione al Comitato;
- elaborare i bilanci del Comitato stesso e trasmetterli al Consiglio Nazionale
per l'esame e la ratifica;
- portare a conoscenza del Consiglio Nazionale, nella prima riunione utile,
le convenzioni stipulate localmente e devono essere depositate presso la
Segreteria Amministrativa Nazionale;
- coordinare e promuovere a livello regionale le attività di Protezione
Civile. Pertanto i Comitati Regionali dovranno anche provvedere ad individuare,
per ogni Provincia, elenchi di Soci operativi negli interventi di emergenza
e post - emergenza di Protezione Civile da trasmettere alla Direzione Nazionale
e da sottoporre ad assicurazione.
- I Comitati Regionali si riuniscono almeno una volta all’anno.
- Tutti gli atti del Comitato Regionale devono essere resi noti entro 60
(sessanta) giorni ai Direttori dei Gruppi dello stesso Comitato, alla Direzione
Nazionale e al Consiglio Nazionale. Ogni Comitato può adottare la
denominazione di Gruppi Archeologici del/la ... nome della regione - Comitato
Regionale oppure: Comitato Regionale (nome della regione) dei G. A. d'Italia.
Art. 25 – Comitati Regionali – Commissario
Qualora, per un qualsiasi motivo, un Comitato Regionale si trovi nell'impossibilità di
funzionare oppure emergano conflitti insanabili tra i Gruppi membri, così pure
nell'ipotesi che a carico di un Comitato Regionale emergano gravi irregolarità legali
e/o fiscali e/o il provato non rispetto dello Statuto, il Consiglio Nazionale
delega un Consigliere Nazionale a commissariare il Comitato Regionale.
- L'atto di commissariamento comporta automaticamente, dalla data di nomina
del Commissario, la sospensione del Comitato.
- Il Commissario riferisce al Consiglio Nazionale sull'andamento del suo
operato.
- Il Commissario dura in carica sei mesi e deve indire nuove elezioni entro
questo termine.
- Qualora in una Regione non ci siano Gruppi o un solo Gruppo, il Consiglio
Nazionale ha la facoltà di nominare un commissario.
Art. 26 – Protezione Civile – Organizzazione
Nella situazione ordinaria l'Associazione si occupa delle attività di
Protezione Civile tramite il membro della Direzione Nazionale all'uopo delegato.
- Nell'emergenza, gli interventi saranno diretti dal Direttore Nazionale
affiancato oltre che dal Vice-Direttore incaricato, da un comitato operativo
di cui faranno parte:
- Il Rappresentante dell’Associazione presso il “Comitato
del Volontariato per la Protezione Civile”;
- I Direttori Tecnici dei Gruppi per il periodo dell’intervento
in cui i relativi Soci risultino direttamente impegnati;
- eventuali esperti di nomina del Direttore Nazionale, in un numero
massimo di tre.
- Gli oneri degli interventi di Protezione Civile in emergenza a carico
dei Gruppi, saranno da iscriversi nel bilancio della Direzione Nazionale.
Gli oneri relativi alle attività locali preparatorie, didattiche,
e di allestimento delle attrezzature saranno da iscriversi nel bilancio
dei Gruppi interessati.
Art. 27 – Disciplina
Il Consiglio Direttivo di Gruppo giudica sulle infrazioni disciplinari
dei soci.
Contro le decisioni del Consiglio Direttivo di Gruppo è ammesso ricorso
al Collegio Nazionale dei Probiviri entro il termine di 30 giorni dalla notifica
del provvedimento.
- Il Collegio Nazionale dei Probiviri funziona come organo deliberante
in materia disciplinare e decide definitivamente in primo grado sulle questioni
deferitegli per iscritto dal Consiglio Nazionale, dalla Direzione Nazionale,
dai Comitati Regionali e in secondo grado, sulle questioni deferitegli
dai soci.
- Ai Soci possono essere applicate le seguenti sanzioni disciplinari: richiamo
scritto, rimozione dall'incarico, sospensione dall'attività, espulsione.
L'espulsione dai G.A. d'Italia può essere determinata dai seguenti
motivi:
- violazione delle leggi dello Stato;
- violazione delle norme contenute nello Statuto e nel Regolamento generale;
- trasgressione delle direttive impartite dagli Organi sociali;
- propagazione di notizie e compimento di atti tali da procurare nocumento
all'attività sociale;
- per aver compiuto atti lesivi al prestigio dell'Associazione;
- L'espulsione dall'Associazione deve essere ratificata dal Collegio Nazionale
dei Probiviri e di essa viene data comunicazione a tutti gli Enti interessati.
Un socio espulso non potrà essere riammesso ad alcun Gruppo senza
l'autorizzazione del Collegio Nazionale dei Probiviri.
- Il Collegio Nazionale dei Probiviri si pronuncia entro 180 (centottanta)
giorni dall'arrivo della richiesta.
- I soci, facenti parte del Gruppo associato espulso, estranei ai fatti
addebitati, possono costituire un nuovo Gruppo associato competente per
territorio e/o iscriversi in altri Gruppi associati, previa autorizzazione
del Comitato Regionale competente per territorio.
Art. 28 – Convenzioni con altre associazioni
Si possono stipulare convenzioni a livello nazionale ed internazionale
con altre associazioni.
Tali convenzioni dovranno essere stipulate dalla Direzione Nazionale.
Art. 29 – Patrimonio
La Direzione Nazionale e i Gruppi hanno un proprio patrimonio che può essere
acquistato, ricevuto, posseduto e alienato.
- Le iniziative che impegnano il bilancio del Gruppo per la costruzione,
il riattamento, l'ampliamento, l'alienazione e l'acquisto di immobili devono
essere deliberate dall'Assemblea competente.
Art. 30 – Bilanci della Associazione
Il bilancio nazionale dell'Associazione corrisponde al bilancio predisposto
dalla Direzione Nazionale e dall’eventuale contributo dato ai Comitati
Regionali in relazione alle attività svolte e rendicontate dagli stessi.
- Deve essere trasmesso ai Consiglieri Nazionali e ai Revisori Contabili
almeno 30 (trenta) giorni prima della riunione del Consiglio nazionale
in cui verranno trattati; tale riunione dovrà precedere di almeno
30 (trenta) giorni l'Assemblea Nazionale.
- Il bilancio nazionale dovrà poi essere ricevuto con almeno una
settimana di anticipo dai delegati dell'Assemblea in cui verrà discusso.
- Gli avanzi di gestione non possono essere divisi tra i soci e devono
essere impiegati nel successivo esercizio per le finalità istituzionali
e quelle ad esse direttamente connesse.
- Dopo l'approvazione del bilancio preventivo nazionale da parte dell'Assemblea
Nazionale, non potranno essere prese deliberazioni che comportino nuove
maggiori spese, senza assicurarne i mezzi per farvi fronte.
- Gli organi Dirigenti Nazionali dell'Associazione non rispondono delle
obbligazioni assunte dai singoli Gruppi e dai Comitati Regionali.
Art. 31 – Oneri per le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Nazionale
Le spese di intervento dei Delegati all'Assemblea Nazionale sono a carico
dei Gruppi di appartenenza.
- Le spese di intervento dei Consiglieri al Consiglio Nazionale e dei Vice
- Direttori Nazionali alla Direzione Nazionale sono a carico degli stessi,
salvo eventuale contributo deliberato, di volta in volta, dal Consiglio
Nazionale.
- Le spese d’intervento dei membri del Collegio Nazionale dei Probiviri,
del Collegio Nazionale dei Revisori Contabili, del Direttore Nazionale,
del Presidente Nazionale, degli ex Presidenti nazionali ed ex - Direttori
nazionali sono a carico della Associazione.
Art. 32 – Scioglimento di un Gruppo
In caso di scioglimento di un Gruppo, la liquidazione dovrà farsi
sotto il controllo del Comitato Regionale competente, che ne darà comunicazione
al Consiglio Nazionale.
- I beni saranno devoluti ad altri Gruppi in seno all'Associazione
o in caso di scioglimento della stessa ad altre Associazioni in conformità alla
disciplina della normativa vigente.
Art. 33 – Eleggibilità
Sono eleggibili alle cariche Nazionali, Regionali o di Gruppo i Soci che
abbiano compiuto il 18° anno di età e che non abbiano subito sanzioni
gravi di carattere disciplinare.
- Non sono eleggibili ad altre cariche nazionali il Presidente Nazionale,
il Direttore Nazionale, i membri del Collegio Nazionale dei Revisori Contabili
e del Collegio Nazionale dei Probiviri.
Art. 34 – Cariche sociali
Tutte le cariche eleggibili sono volontarie e non retribuite e hanno la
durata di tre anni.
- Per la ratifica delle cariche di Direttore di Comitato Regionale da parte
del Consiglio Nazionale, dovranno essere trasmessi alla Segreteria Amministrativa
i verbali delle commissioni elettorali, completi di tutti i dati.
- Fino alla ratifica, i dirigenti decaduti restano in carica per il disbrigo
dell'ordinaria amministrazione.
- Tutti i Soci che ricoprono cariche sociali devono provvedere al rinnovo
della propria quota associativa entro il 31 gennaio di ogni anno.
- Per i Responsabili e/o Dirigenti di Gruppi e/o Sezioni è auspicabile
che partecipino ai corsi di formazione eventualmente organizzati dalla
Direzione Nazionale.
Consiglio Nazionale: dopo tre assenze consecutive ingiustificate il Consigliere
Nazionale decade dall'incarico.
Art. 35 – Anno finanziario
L'anno finanziario dell'Associazione e dei Gruppi associati coincide con
l'anno solare.
Art. 36 – Modifica dello Statuto e del Regolamento
Le proposte di modifica dello Statuto si dovranno portare all'Assemblea
Nazionale da parte del Consiglio Nazionale o di almeno 1/10 dei soci.
- Esse non potranno essere discusse se non siano state inviate ai delegati
nel loro testo integrale almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea
Nazionale.
- Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno i 2/3 dei Soci
rappresentati e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci
rappresentati.
- Le modifiche del Regolamento Generale per l'attuazione dello Statuto
spettano al Consiglio Nazionale e l'approvazione all'Assemblea Nazionale,
previa comunicazione del testo ai delegati almeno 15 (quindici) giorni
prima dell'Assemblea.
Art. 37 – Scioglimento dell'Associazione
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio
occorre il voto favorevole di almeno l’80% degli associati convocati
in apposita Assemblea Straordinaria.
- L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno
o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che
residua dalla liquidazione stessa.
- La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di
pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale
o di volontariato.
Art. 38 – Disposizioni finali
Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano
le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.